In materia di procedura esecutiva, non costituisce duplicazione delle richieste a titolo di spese e competenze legali la notifica di due atti di precetto, uno emesso a favore del procuratore antistatario, titolare di un autonomo diritto che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente; l’altro intimato nell’interesse del creditore.
Con l’atto notificato a favore di quest’ultimo è chiesta la sorte capitale, interessi, compensi successivi all’emissione del decreto ingiuntivo, nonché i compensi relativi alla fase di precetto, mentre nell’atto di precetto intimato nell’interesse dell’avvocato sono chiesti i compensi e le spese liquidate con attribuzione in favore del predetto difensore, nonché i compensi successivi all’emissione del decreto ingiuntivo, e quelli relativi alla fase di precetto.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Paola, Giudice Luigi Varrecchione nella sentenza n. 475 del 05.06.2023
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DOPPIO PRECETTO PER SPESE LEGALI: INTEGRA L’ABUSIVO FRAZIONAMENTO DEL CREDITO
È UNA CONDOTTA CONCRETANTE IN ECCESSO DEGLI STRUMENTI PROCESSUALI IN DANNO DEL DEBITORE IN FASE ESECUTIVA
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Guizzi Gaime | 14.11.2022 | n.33443
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