In tema “devoluzione allo Stato” delle somme giacenti sui libretti incassate dal Fondo Unico Giustizia la legittimazione passiva spetta all’erario e non Agenzia delle Entrate.
Qualora le somme depositate siano devolute all’erario, unico legittimato passivo sarà infatti l’Agenzia delle Entrate- Riscossione, ente pubblico economico che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale e strumentale alle funzioni dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha competenza in materia di entrate tributarie e diritti erariali, ipotecaria e catastale e si occupa delle funzioni relative alla gestione, all’accertamento di esse e al contenzioso.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Francesco Coppola, con la sentenza n. 1880 del 27 giugno 2023.
Un creditore otteneva, in danno dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, un decreto ingiuntivo al fine di ottenere la restituzione delle somme devolute allo Stato ex art. 2033 cc, giacenti sul deposito bancario, assegnate al creditore medesimo a seguito di conversione del pignoramento immobiliare.
Avverso tale ingiunzione, proponeva opposizione l’Agenzia delle Entrate, deducendo la carenza di legittimazione passiva.
Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza ex art. 210 cpc, emergeva che:
1) con richiesta del direttore amministrativo della cancelleria dell’esecuzioni immobiliari del tribunale era stato chiesto di devolvere, tramite Equitalia, all’Erario le somme depositate;
2) la cancelleria del giudice dell’esecuzione aveva chiesto ad Equitalia Giustizia s.p.a. di avere comunicazione dell’avvenuta “devoluzione allo Stato” delle somme giacenti sui libretti;
3) la Banca dichiarava alla cancelleria del giudice dell’esecuzione del Tribunale che la somma giacente sul libretto di risparmio si riferiva ad un movimento disposto di iniziativa dal proprio Ufficio Centrale Accertamenti Bancari-FUG, di trasferimento dell’importo al Fondo Unico Giustizia.
Da tale documentazione emergeva che il soggetto opponente Agenzia delle Entrate non era passivamente legittimato, essendo differente dall’Erario, che aveva incassato le somme di pertinenza del creditore.
Per tali motivi, l’opposizione veniva accolta, con condanna alle spese legali.
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