La inesatta indicazione del TAEG/ISC non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento quanto piuttosto l’erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto; pertanto, stante il suo valore sintetico, l’ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall’art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d’interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti.
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Firenze, Pres. Mori – Rel. Loprete, con la sentenza n. 465 del 4 marzo 2023, che ha confermato la decisione del Giudice di prime cure atteso che la mancata o non corretta indicazione del TAEG/ISC non può dar luogo ad alcuna invalidità del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB per il fatto che tale indice non rappresenta un costo ulteriore per il cliente ma il mero riepilogo di tutti gli oneri che deve sopportare e che devono essere espressamente pattuiti nel contratto.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: L’ERRATA O MANCATA INDICAZIONE DELL’ISC NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
IL PARAMETRO EURIBOR SODDISFA LE ESIGENZE DI DETERMINATEZZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesca Coccoli | 10.01.2023 | n.4
AL PIÙ, IL MUTUATARIO PUÒ INVOCARE LA TUTELA RISARCITORIA-PRECONTRATTUALE PER NON AVER POTUTO CONTRARRE ALTRO PRESTITO A CONDIZIONI MIGLIORI
Sentenza | Tribunale Di Cremona, Giudice Daniele Moro | 06.07.2021 | N.348
L’ISC NON COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE
SVOLGE UNA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA IN ORDINE AL CONTENUTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo | 03.01.2021 | n.2
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