In tema di interessi moratori disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002, si rileva che i medesimi sono stati introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall’art. 2 d.lgs. cit.. Anche se il “solvens” è un imprenditore commerciale, non possono, pertanto, essere conteggiati quando è proposta l’azione di ripetizione dell’indebito, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in restituzione quanto sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa (cfr. Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 36595 del 14/12/2022).
Questo il principio espresso dal Corte di Appello di Perugia, Pres. Pierucci – Rel. Altrui, con la sentenza n. 106 del 13 febbraio 2023, con la quale è stato accolto l’appello proposto dalla Banca avverso il provvedimento del Giudice di prime cure che aveva errato nel calcolare il tasso di interesse relativo al conto corrente della società convenuta.
Specificamente, la ricorrente ha evidenziato l’ingiusta applicazione dell’art. 1284 co. 4 c.c., assumendo che il tasso di cui alla legislazione speciale si applicasse solo in caso di mancato pagamento di una fornitura di beni o di una prestazione di servizi, ipotesi non rientrante in quella di specie.
Pertanto, il Giudice avrebbe dovuto applicare nel caso in questione il semplice interesse legale di cui all’art. 1284 co. 1 c.c. .
In alternativa, avendo le parti stabilito col contratto del 7 marzo 2003 il saggio dell’interesse a credito della correntista nella misura dell’1,3679%, il Tribunale avrebbe dovuto parametrare a questo tasso gli interessi dovuti e non al tasso di cui alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La Corte d’Appello ha ritenuto fondato il motivo di doglianza e ha riformato la sentenza del giudice di primo grado con parziale compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PORTATA AMPIA DELLA NORMA HA UNA FINALITÀ DEFLATTIVA DEL CONTENZIOSO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo | 03.01.2023 | n.61
PER LA LIQUIDAZIONE NON È NECESSARIA UNA SPECIFICA RICHIESTA DEL CREDITORE
Sentenza | Tribunale di Firenze, Dott. Alessandro Ghelardini | 24.01.2017 |
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