In tema di fideiussioni, l’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 non comporta l’illiceità di qualsiasi deroga all’art. 1957 c.c. contenuta in qualsiasi tipo di contratto di fideiussione, non avendo l’autorità garante alcun potere di sindacato sulla validità di deroghe convenzionali alla disciplina legale di alcuni tipi di contratti, ma può essere posto a fondamento della presunzione semplice che l’adozione di condizioni generali di contratto pedissequamente riproduttive dello schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nel 2002 sia l’effetto auspicato dell’intesa anticoncorrenziale accertata e, come tale, illecito e quindi da sanzionare con la dichiarazione di nullità (derivata) delle clausole contrattuali riproduttive dello schema ABI.
La presunzione di intesa anticoncorrenziale, sanzionata da Banca d’Italia con il provvedimento 55/2015, non sorgerà, quindi, qualora tali clausole contrattuali siano convenute in fideiussioni specifiche.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, Pres. Illarietti – Rel. Tombesi, con la sentenza n. 5075 del 19 giugno 2023.
Accadeva che i fideiussori proponevano opposizione a decreto ingiuntivo, contestando la nullità parziale della fideiussione specifica da loro prestata perché contenente clausole ritenute idonee a restringere la concorrenza.
A giustificazione della propria deduzione richiamavano la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021 che ha riconosciuto la nullità parziale dei contratti di fideiussione stipulati in attuazione di intesa dominate vietata ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) della l. 287/1990 ed accertata in sede giudiziale o dall’autorità garante per la concorrenza.
Gli opponenti, quindi, facevano rilevare che la fideiussione da loro prestata fosse nulla anche perché riproduttiva del suddetto schema ABI
Si costituiva il creditore, che chiedeva il rigetto dell’opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
Il Giudice si pronunciava affermando che la riproduzione pedissequa delle clausole contenute nel modello ABI fa sorgere una presunzione di intesa anticoncorrenziale, così come sanzionata dal provvedimento Bankit n 55/2005 solo qualora siano inserite in fideiussioni omnibus, non specifiche e che, affinché possa essere fatta valere la nullità delle clausole conformi al modello ABI, deve fornirsi prova della riproduzione pedissequa, prodursi il provvedimento sanzionatorio di Banca d’Italia e deve offrirsi prova che la fideiussione prestata sia frutto di alcuna specifica intesa dominante.
Per queste ragioni il Tribunale rigettava l’opposizione, con condanna dell’opponente alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SI DEVE PROVARE LA PERSISTENZA DELL’ASSETTO ANTI-CONCORRENZIALE NEL MERCATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel.Bellesi | 21.06.2023 | n.5120
FIDEIUSSIONE-ABI: L’ATTORE DEVE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA RELATIVO A INTESE ANTICONCORRENZIALI
LA GENERICA DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE VA SANZIONATA CON LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso | 14.02.2022 | n.138
FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI
L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
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