Il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia nella pronuncia del 17 maggio 2022 e poi ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 9479/2023, secondo cui – qualora il titolo esecutivo sia rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto nel quale non è contenuta una specifica motivazione in ordine all’assenza di clausole abusive – la nullità del contratto potrebbe essere fatta valere, anche per la prima volta, in sede esecutiva, non trova applicazione nel caso in cui l’abusività sia collegata a clausole di un contratto di fideiussione conforme al modello ABI 2005/2006.
Le clausole asseritamente conformi al modello ABI, infatti, non possono essere qualificate come “abusive” nell’accezione indicata dalla direttiva 93/13 CEE, atteso che viene in rilievo la violazione della diversa disciplina anticoncorrenziale che trova fondamento nella l. 287/1990.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Monza, Giudice Francesco Ambrosio, con la sentenza n. 1500 del 03/07/2023.
Accadeva che il fideiussore proponeva opposizione a precetto ex art 615 cpc nei confronti del creditore lamentando, nel terzo motivo, la nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa sulla concorrenza, in quanto nello stesso sarebbero presenti delle clausole conformi al modello ABI 2005/2006.
Si costituiva il creditore, contestando in fatto e in diritto la ricostruzione proposta dall’opponente.
Il Giudice si pronunciava affermando che l’eventuale nullità del contratto avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Infatti, una volta formatosi il giudicato per mancata opposizione, è preclusa la possibilità di sollevare in sede esecutiva censure concernenti il cd. intrinseco del titolo.
Tale censura non può essere fatta in sede di opposizione all’esecuzione nemmeno sulla scorta dei principi espressi dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, in quanto, nel caso di specie la disciplina è attratta dalla normativa anticoncorrenziale e non da quella posta a tutela del consumatore.
Per tali motivi l’opposizione veniva rigettata, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE REGOLAMENTO DEVE ESSERE SPECIFICATAMENTE CONTESTATO INSIEME GLI ALTRI MOTIVI OGGETTO DELL’AZIONE CONTENZIOSA
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Michele Alajmo, | 09.06.2023 | n.2780
CIÒ AL FINE DI BILANCIARE I PRINCIPI EUROUNITARI DELLA TUTELA EFFETTIVA DEL CONSUMATORE E DEL GIUSTO PROCESSO
Ordinanza | Tribunale di Belluno, Giudice Gersa Gerbi | 13.06.2023 |
TALE ACCERTAMENTO NON PUÒ ESSERE SVOLTO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, ESSENDO IL CONSUMATORE GIÀ TUTELATO DAL CONTRADDITTORIO PIENO
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Chiara Binetti | 16.06.2023 | n.1410
NEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE, I REQUISITI SOGGETTIVI PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA DEVONO ESSERE VALUTATI CON RIFERIMENTO ALLE PARTI DI ESSO
Ordinanza | Tribunale di Palermo, esecuzioni immobiliari, Pres. Pignataro, Rel. Minutoli | 26.05.2023
I PRINCIPI EUROUNITARI NON TROVANO APPLICAZIONE QUANDO SI È FORMATO GIUDICATO
Sentenza | Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8893
NON SI PUÒ DEROGARE ALLA REGOLA PROCESSUALE CHE INIBISCE DI INTRODURRE NUOVE ALLEGAZIONI, DOMANDE ED ECCEZIONI DOPO L’ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA
Sentenza | Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8873
IL GIUDICE VERIFICA D’UFFICIO LA QUALITÀ DEL CONSUMATORE E LA LEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO
Decreto | Tribunale di Varese, Giudice Marta Maria Recalcati | 05.06.2023 |
L’ABUSIVITÀ DELLA CLAUSOLA NON PUÒ ESSERE SCRUTINATA D’UFFICIO DAL GIUDICE
Sentenza | Tribunale di Como, Giudice Giorgio Previte | 26.04.2023 | n.456
A LUI SONO RICONOSCIUTI POTERI ISTRUTTORI D’UFFICIO SIA NELLA FASE MONITORIA CHE IN QUELLA ESECUTIVA
Sentenza | Cass. Sez. Un., Pres. Curzio – Est. Vincenti | 06.04.2023 | n.9479
NON SI PUÒ INTRODURRE L’ECCEZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Luigi Guariniello | 05.12.2022 | n.17967
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno