In tema di fallimento, le esenzioni previste dall’art. 67, comma 3, della L. Fall. trovano applicazione non soltanto all’azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Mercolino, con la sentenza n. 2176 del 24 gennaio 2023.
Nel caso di specie la Banca ricorrente ha denunciato la violazione e/o la falsa applicazione della L. Fall., artt. 66 e 67, comma 3, e dell’art. 2901 c.c., sostenendo che, nell’escludere l’applicabilità dell’esenzione prevista dalla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d), alla revocatoria ordinaria, il decreto impugnato non avesse tenuto conto del tenore letterale della predetta disposizione e della ratio della stessa, consistente nel sottrarre alla revocabilità determinate categorie di atti posti in essere per un fine ritenuto meritevole di tutela, ed in particolare le operazioni strumentali al superamento della crisi d’impresa, le quali risulterebbero altrimenti poco appetibili sia per il debitore che per i terzi.
Alla stregua del principio di diritto summenzionato, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, non potendo essere condivise le conclusioni cui era pervenuto il decreto impugnato, nella parte in cui il medesimo aveva ritenuto revocabile la garanzia, in accoglimento dell’eccezione proposta dal curatore del fallimento, e aveva ammesso il credito al passivo in via chirografaria, escludendo l’applicabilità della esenzione prevista dalla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d), in considerazione dell’avvenuta proposizione dell’eccezione ai sensi della L. Fall., art. 66, in combinato disposto con l’art. 2901 c.c. 8, pur avendo accertato che il credito fatto valere con l’istanza d’insinuazione al passivo traeva origine da un mutuo ipotecario concesso alla società fallita in esecuzione di un piano di risanamento dell’impresa stipulato con un pool di banche, ivi compresa la ricorrente.
Il ricorso quindi è stato accolto, il decreto impugnato cassato con rinvio al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ECCEZIONE REVOCATORIA DEL CURATORE: NON SI APPLICANO I TERMINI DECADENZIALI EX ART. 69 BIS L. FALL.
ESSA È AMMESSA SIA IN CASO DI DECADENZA CHE DI PRESCRIZIONE DELL’AZIONE
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Tricomi | 15.02.2023 | n.4777
REVOCATORIA FALLIMENTARE: NEL CASO DI PIÙ PROCEDURE CONCORSUALI IL TERMINE DECORRE DALLA PRIMA
L’AZIONE NON PUÒ ESSERE PROPOSTA TRASCORSI CINQUE ANNI DAL COMPIMENTO DELL’ATTO REVOCANDO
Sentenza | Tribunale di Terni, Giudice Claudia Tordo Caprioli | 15.03.2022 | n.242
REVOCATORIA FALLIMENTARE: CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEL DIES A QUO DEL PERIODO SOSPETTO
IL PERIODO SOSPETTO DECORRE A RITROSO DALLA ISCRIZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Decreto | Tribunale di Milano, Giudice relatore, Presidente dott. Filippo Lamanna | 16.01.2014 |
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