Il cd. “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo – in quanto non contrario nè alla legge, nè all’ordine pubblico – poichè l’accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
In caso di stipula del contratto di mutuo con contestuale concessione d’ipoteca sui beni del mutuatario, ove l’importo pattuito, pur effettivamente erogato, venga utilizzato per l’estinzione del precedente debito chirografario, l’intera operazione non integra un negozio in frode alla legge, ma è semmai impugnabile per revocatoria, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta per un verso ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, e per altro verso a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del mutuo, ma nell’impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso (cfr. Cass., Sez. I, nn. 4694/2021, 19746/2018, 4202/2018, 3955/2016).
Peraltro, questa Corte, con la sentenza n. 4694/2021 cit., nel ribadire l’assoggettabilità a revocatoria del mutuo ipotecario stipulato per l’estinzione di un precedente debito chirografario, ha precisato che tale operazione va tenuta ben distinta da quella volta al rifinanziamento del debitore: il ricorso al credito come mezzo di ristrutturazione del debito è, infatti, previsto dalla stessa normativa vigente, che a mezzo della L. Fall., artt. 182-bis e 182-quater, consente di rinegoziare i finanziamenti bancari anche nei riguardi dei debiti scaduti, costituendo elemento caratteristico di tali operazioni non solo (e non tanto) l’effettiva erogazione di nuova liquidità da parte della banca, funzionale all’azzeramento della preesistente esposizione debitoria (con costituzione a tutela della banca di una garanzia non contestuale), ma la rimodulazione dei rapporti anteriori per il tramite di nuove condizioni negoziali, riguardanti, ad esempio, il tasso di interesse o rinnovate tempistiche dei pagamenti.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Fidanzia, con l’ordinanza n. 16377 del 9 giugno 2023.
Specificamente, la sentenza impugnata ha evidenziato che nell’operazione oggetto di causa erano ben presenti gli elementi del rifinanziamento, atteso che, per effetto della stipula del mutuo, i garanti erano stati liberati delle loro precedenti obbligazioni, era stato concesso un termine più lungo di sette anni per la graduale estinzione del debito, con la previsione di un tasso di interessi inferiore rispetto a quello previsto in sede di affidamento.
La Suprema Corte ha precisato che, al di là della configurazione dell’operazione, come mero mutuo finalizzato ad estinguere passività pregresse o come rifinanziamento, il contratto doveva considerarsi lecito e pienamente valido e, oltre a non essere nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., non era incorso neppure nel divieto di cui all’art. 1344 c.c..
Per tali motivi, il ricorso proposto dalla debitrice verso la Banca è stato respinto e l’erede del ricorrente condannata alla refusione delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: NON È UN FINANZIAMENTO DI SCOPO
È ESCLUSO IL COLLEGAMENTO FUNZIONALE CON LA CONTESTUALE COMPRAVENDITA DELL’IMMOBILE IPOTECATO
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. Elefante | 30.12.2022 | n.5579
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-non-e-un-finanziamento-di-scopo
MUTUO FONDIARIO: NON È QUALIFICABILE COME “MUTUO DI SCOPO”
IRRILEVANTE LA DESTINAZIONE DELLE SOMME IN MANCANZA DI UN PROGRAMMA CONTRATTUALE PER LA REALIZZAZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civile, Pres. Vivaldi – Rel. Fiecconi | 14.04.2021 | n.9838
È IRRILEVANTE CHE SIA ATTUATA PRIMA O DOPO L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Corte di Cassazione, II sez. civ., Pres. Di Virgilio – Rel. De Marzo | 29.09.2020 | n.20552
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