L’art 4 comma 1 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2013 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98, prevede che “la domanda di Mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la Mediazione si svolge davanti all’Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza”.
Tenuto conto di tale disposizione, va chiarito che la domanda di Mediazione dovrà essere presentata presso un Organismo di Mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell’Organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell’ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.
Anche con l’entrata in vigore della riforma Cartabia, nonché del nuovo D. M., che sostituisce ed abroga il vecchio D.M. 180, la competenza non cambia; si seguono quindi le norme del codice civile e di procedura civile, con un’unica diversificazione: quando è competente a conoscere della causa il giudice di pace, qualora l’organismo non avesse la sede principale o la sede distaccata nel comune ove ha sede l’ufficio del giudice di pace, per radicarla in maniera competente territorialmente basterà proporla in un altro luogo nello stesso ambito di circondario di tribunale in cui si trova anche l’ufficio del giudice di pace, competente a trattare la causa.
Resta salva per la parti la derogabilità della competenza territoriale, in quanto istante e chiamato, in particolare per le mediazioni volontarie; oppure gli istanti in caso di mediazione congiunta, possono sempre decidere di comune accordo di scegliere una sede a loro più comoda anche se non territorialmente competente, purché la scelta si evinca da un accordo, venga inserita nell’istanza ed infine ne dia atto il mediatore nei verbali.
Purtroppo alcuni giudici di pace e a dire il vero anche alcuni giudici di tribunale (in particolare per le cause che hanno ad oggetto la materia dei contratti finanziari o bancari) hanno stravolto la norma, ritenendo, ingiustamente e illegittimamente, che la mediazione deve essere fatta presso un organismo con sede nello stesso comune dove ha sede l’ufficio del giudice di pace.
La conseguenza di tale aberrazione è che laddove nel comune ove ha sede l’ufficio del giudice di pace nessun organismo avesse la sede, la mediazione non si potrebbe fare e conseguentemente, non si potrebbe proporre la causa, essendo la mediazione condizione di procedibilità.
Chiudo con un breve inciso sulla condizione di procedibilità.
A quanto pare, ci sarà ancora la possibilità di proporre la mediazione anche in corso di causa, ma alcuni giudici stanno dichiarando improponibile la domanda, senza rimettere le parti con ordinanza innanzi ad un organismo di mediazione.
Ricordo che la parte che partecipa alla mediazione dovrà eccepire, al momento dell’incontro, l’incompetenza territoriale e non successivamente in giudizio.
Ognuno faccia le proprie valutazioni.
Avv. Romualdo Miele – Concormedia – Conciliazione e mediazione
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