In riferimento alla disciplina anteriore all’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 182-quater della L. Fall., introdotta dall’art. 48, comma primo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivamente modificata dall’art. 33, comma primo, lett. e-bis), n. 1 del D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, i crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo sono prededucibili nel successivo fallimento del debitore, anche se derivanti da nuovi contratti non espressamente contemplati nel piano concordatario, alla duplice condizione che quest’ultimo sia stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale e che i contratti risultino conformi allo stesso, in quanto volti al raggiungimento degli obiettivi da esso previsti ed all’adempimento della proposta.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Mercolino, con l’ordinanza n. 43 del 3 gennaio 2023.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicati in Rivista:
CONCORDATO PREVENTIVO- FALLIMENTO: IN IPOTESI DI CONSECUZIONE DI PROCEDURE, INEFFICACI LE IPOTECHE GIUDIZIALI ISCRITTE NEI 90 GIORNI
L’ART. 168 CO. 3 L.FALL. IMPEDISCE CHE I CREDITORI SI ASSICURINO TITOLI DI PRELAZIONE IN PREGIUDIZIO AL BUON ESITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Ordinanza | Cassazione civile, sez. I, Pres. Didone – Rel. Di Virgilio | 05.03.2019 | n.6381
NON TROVA APPLICAZIONE L’ART. 168 CO. 3 L. FALL.
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Campese | 08.07.2022 | n.21758
PER L’OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO RILEVA LA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E NON QUELLA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO
Sentenza | Cass. civ. Pres. Scaldaferri Rel. Amatore | 16.02.2022 | n.5090
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