In materia di procedura esecutiva, la Corte di cassazione, nella sentenza 9479/2023, ha predicato che, ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l’esecuzione o l’intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d’ingiunzione, il giudice dell’esecuzione ha il dovere di controllare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull’entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un’opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell’udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto).
I principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non sono applicabili nella fattispecie in cui il decreto ingiuntivo sia stato opposto, e la relativa opposizione sia stata rigettata in tutto o in parte con sentenza, laddove il sindacato sulla legittimità e sull’efficacia del contratto dal quale scaturisce il credito sia stato effettuato in giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Pres. Pedrelli – Rel. Martucci, con la sentenza n. 10146 del 27 giugno 2023.
Accadeva che i fideiussori proponevano opposizione nella fase di merito ex art. 618 cpc al provvedimento del giudice dell’esecuzione con cui i creditori avevano sottoposto a pignoramento beni immobili di loro proprietà, deducendo la nullità delle fideiussioni prestate perché contenenti clausole derogatorie dell’art. 1957 c.c. e perché scadute ai sensi e per gli effetti degli artt. 1956 e 1957 c.c.
Si costituivano i creditori, contestando in fatto e in diritto la ricostruzione degli opponenti.
Il Giudice si pronunciava affermando che, qualora le clausole derogatorie dell’art. 1957 cc siano da considerarsi abusive così come stabilito nella recente sentenza delle Sezioni Unite n 9479/2023, tale controllo non potrà essere svolto nel caso di decreto ingiuntivo opposto e successivamente confermato.
Sulla base di queste considerazioni, l’opposizione agli atti era rigettata, con condanna deli opponenti alle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE REGOLAMENTO DEVE ESSERE SPECIFICATAMENTE CONTESTATO INSIEME GLI ALTRI MOTIVI OGGETTO DELL’AZIONE CONTENZIOSA
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Michele Alajmo, | 09.06.2023 | n.2780
CIÒ AL FINE DI BILANCIARE I PRINCIPI EUROUNITARI DELLA TUTELA EFFETTIVA DEL CONSUMATORE E DEL GIUSTO PROCESSO
Ordinanza | Tribunale di Belluno, Giudice Gersa Gerbi | 13.06.2023 |
TALE ACCERTAMENTO NON PUÒ ESSERE SVOLTO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, ESSENDO IL CONSUMATORE GIÀ TUTELATO DAL CONTRADDITTORIO PIENO
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Chiara Binetti | 16.06.2023 | n.1410
NEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE, I REQUISITI SOGGETTIVI PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA DEVONO ESSERE VALUTATI CON RIFERIMENTO ALLE PARTI DI ESSO
Ordinanza | Tribunale di Palermo, esecuzioni immobiliari, Pres. Pignataro, Rel. Minutoli | 26.05.2023
I PRINCIPI EUROUNITARI NON TROVANO APPLICAZIONE QUANDO SI È FORMATO GIUDICATO
Sentenza | Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8893
NON SI PUÒ DEROGARE ALLA REGOLA PROCESSUALE CHE INIBISCE DI INTRODURRE NUOVE ALLEGAZIONI, DOMANDE ED ECCEZIONI DOPO L’ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA
Sentenza | Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8873
IL GIUDICE VERIFICA D’UFFICIO LA QUALITÀ DEL CONSUMATORE E LA LEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO
Decreto | Tribunale di Varese, Giudice Marta Maria Recalcati | 05.06.2023 |
L’ABUSIVITÀ DELLA CLAUSOLA NON PUÒ ESSERE SCRUTINATA D’UFFICIO DAL GIUDICE
Sentenza | Tribunale di Como, Giudice Giorgio Previte | 26.04.2023 | n.456
A LUI SONO RICONOSCIUTI POTERI ISTRUTTORI D’UFFICIO SIA NELLA FASE MONITORIA CHE IN QUELLA ESECUTIVA
Sentenza | Cass. Sez. Un., Pres. Curzio – Est. Vincenti | 06.04.2023 | n.9479
NON SI PUÒ INTRODURRE L’ECCEZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Luigi Guariniello | 05.12.2022 | n.17967
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