La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. o, nell’ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l’opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull’opponente, che a causa di quell’irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Spaziani, con la sentenza n. 13365 del 16 maggio 2023.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione effettuata dalla Corte di Appello che aveva qualificato l’opposizione della ricorrente, con la quale faceva valere la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, come opposizione ex art. 615 c.p.c. e art. 617 c.p.c., comma 1, avverso il precetto alla medesima notificatole.
Gli Ermellini hanno escluso la possibilità di riqualificazione dell’opposizione esecutiva in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, atteso che i presupposti delle due azioni sono diversi, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull’opponente, che a causa di quell’irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Gli Ermellini hanno inoltre affermato che, a prescindere dall’eventuale irregolarità – o addirittura dalla nullità – della notifica del decreto ingiuntivo, la società debitrice ne aveva senz’altro assunto l’effettiva conoscenza già nell’anno 2014, avendo richiesto al difensore della controparte, in due missive del mese di agosto e del mese di ottobre di quell’anno, la documentazione allegata al provvedimento dichiarato esecutivo.
Secondo la Suprema Corte, pertanto, quand’anche si volesse riqualificare l’azione proposta come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, dovrebbe comunque condividersi il giudizio formulato dalla Corte d’appello circa l’inammissibilità, per avvenuta decorrenza dei termini, dell’azione medesima, con conseguente necessità di rigettare il terzo motivo del ricorso principale.
Il ricorso quindi è stato rigettato.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PROVA DELL’IRREGOLARITÀ DEVE ESSERE FORNITA DALL’OPPONENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Scoditti | 12.05.2022 | n.15175
DEVE ASSOLVERVI MEDIANTE LA PRODUZIONE DELL’ORIGINALE DELL’INGIUNZIONE CORREDATO DELLA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Spaziani | 31.01.2023 | n.51
OCCORRE L’OPPOSIZIONE TARDIVA AI SENSI DELL’ART. 650 C.P.C.
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Frasca – Rel. D’Arrigo | 15.11.2019 | n.29729
OPPOSIZIONE TARDIVA A D.I.: NON È SUFFICIENTE L’IRREGOLARITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
È ONERE DELL’OPPONENTE PROVARE LA CONOSCENZA TARDIVA DEL PROVVEDIMENTO
Ordinanza | Corte di Cassazione Pres. Cristiano, Rel. Valitutti | 20.11.2017 | n.27529
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