In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, non sono applicabili i principi di diritto predicati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17/5/2022, pronunciata su rinvio pregiudiziale nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, e dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9479 del 06/04/2023 qualora la fideiussione controversa sia stata prestata nel 1993 e dunque anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 52/1996, che ha introdotto la tutela consumeristica di cui agli artt. 1469-bis e ss. c.c. ed al codice del consumo, approvato con D.Lgs. n. 206/2005, che ha dato attuazione alla direttiva 93/13/CEE.
Infatti, gli artt. 1469 – bis e ss. c.c. sono privi di efficacia retroattiva in relazione ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, in virtù del generale principio di irretroattività della legge.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Pres. Basile- Rel Martucci, con la sentenza n. 11444 del 18 luglio 2023.
Accadeva che il fideiussore conveniva in giudizio la banca con la quale aveva sottoscritto un contratto di fideiussione, insieme alle società alle quali il credito è stato successivamente ceduto, per far valere la nullità totale o, in subordine, parziale della garanzia sottoscritta, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 ed anche per violazione dell’art. 1957 c.c.
L’attore dava atto che nel 1993 la banca in virtù della fideiussione prestata, gli aveva notificato decreto ingiuntivo verso il quale aveva proposto opposizione contestando la validità del contratto sottoscritto per contraffazione.
Si costituiva in giudizio la prima società cessionaria, in qualità di mandataria della successiva società alla quale i crediti erano stati ceduti, la quale eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità della domanda attorea di nullità della fideiussione per effetto del giudicato formatosi sulla validità della garanzia con tre sentenze della Corte d’Appello di Roma emesse ad esito del processo penale con cui era stata esclusa l’alterazione della fideiussione de qua.
La Banca non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il Giudice, nell’effettuare il controllo dell’abusività delle clausole contenute nel contratto di fideiussione, al quale è tenuto secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione (sent. 9479/2023) applicativo dei principi eurounitari in materia consumeristica, affermava che al caso di specie non si applicasse tale disciplina.
Ciò in quanto:
- si era formato giudicato sulla validità della fideiussione prestata dall’attore derivante non da un decreto ingiuntivo non opposto, ma da sentenze penali che, pur accogliendo parzialmente l’opposizione proposta dall’ attore avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, avevano riconosciuto la validità della garanzia da lui prestata;
- la fideiussione controversa era stata prestata anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 52/1996, che ha introdotto la tutela consumeristica di cui agli artt. 1469-bis e ss. c.c. ed al codice del consumo, approvato con D.Lgs. n. 206/2005, che ha dato attuazione alla direttiva 93/13/CEE. Ed invero, gli artt. 1469 – bis e ss. c.c. sono privi di efficacia retroattiva in relazione ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, in virtù del generale principio di irretroattività della legge (cfr. Cass. civ. n. 10086 del 24/07/2001);
- non era stato allegato né comprovato che il fideiussore, nel costituirsi avesse agito in qualità di consumatore.
Dichiarando inammissibili le domande proposte, il Tribunale rigettava le richieste di parte attrice condannandola al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: NON SONO ABUSIVE LE CLAUSOLE CONFORMI AL MODELLO ABI 2005/2006
NON TROVANO APPLICAZIONE I PRINCIPI ESPRESSI DALLE SS. UU. NELLA SENTENZA 9479/2023 MA LA DISCIPLINA ANTICONCORRENZIALE EX L. 287/1990
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Francesco Ambrosio | 03.07.2023 | n.1500
TALE REGOLAMENTO DEVE ESSERE SPECIFICATAMENTE CONTESTATO INSIEME GLI ALTRI MOTIVI OGGETTO DELL’AZIONE CONTENZIOSA
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Michele Alajmo, | 09.06.2023 | n.2780
CIÒ AL FINE DI BILANCIARE I PRINCIPI EUROUNITARI DELLA TUTELA EFFETTIVA DEL CONSUMATORE E DEL GIUSTO PROCESSO
Ordinanza | Tribunale di Belluno, Giudice Gersa Gerbi | 13.06.2023 |
TALE ACCERTAMENTO NON PUÒ ESSERE SVOLTO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, ESSENDO IL CONSUMATORE GIÀ TUTELATO DAL CONTRADDITTORIO PIENO
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Chiara Binetti | 16.06.2023 | n.1410
NEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE, I REQUISITI SOGGETTIVI PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA DEVONO ESSERE VALUTATI CON RIFERIMENTO ALLE PARTI DI ESSO
Ordinanza | Tribunale di Palermo, esecuzioni immobiliari, Pres. Pignataro, Rel. Minutoli | 26.05.2023
I PRINCIPI EUROUNITARI NON TROVANO APPLICAZIONE QUANDO SI È FORMATO GIUDICATO
Sentenza | Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8893
NON SI PUÒ DEROGARE ALLA REGOLA PROCESSUALE CHE INIBISCE DI INTRODURRE NUOVE ALLEGAZIONI, DOMANDE ED ECCEZIONI DOPO L’ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA
Sentenza | Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8873
IL GIUDICE VERIFICA D’UFFICIO LA QUALITÀ DEL CONSUMATORE E LA LEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO
Decreto | Tribunale di Varese, Giudice Marta Maria Recalcati | 05.06.2023 |
L’ABUSIVITÀ DELLA CLAUSOLA NON PUÒ ESSERE SCRUTINATA D’UFFICIO DAL GIUDICE
Sentenza | Tribunale di Como, Giudice Giorgio Previte | 26.04.2023 | n.456
A LUI SONO RICONOSCIUTI POTERI ISTRUTTORI D’UFFICIO SIA NELLA FASE MONITORIA CHE IN QUELLA ESECUTIVA
Sentenza | Cass. Sez. Un., Pres. Curzio – Est. Vincenti | 06.04.2023 | n.9479
NON SI PUÒ INTRODURRE L’ECCEZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Luigi Guariniello | 05.12.2022 | n.17967
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