In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9479 del 6.4.2023. ha affermato che qualora un decreto ingiuntivo non opposto, avente ad oggetto un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, non abbia esplicitamente motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole inserite nel contratto oggetto dell’ingiunzione, il giudice dell’esecuzione è tenuto ad effettuare d’ufficio il controllo dell’eventuale abusività delle suddette clausole e ad informare le parti dell’esito del controllo svolto, avvertendo il consumatore che ha la facoltà di proporre, entro il termine di 40 giorni, opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. al solo fine di far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto dell’ingiunzione.
In tale evenienza, da un lato, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 co 1 c.p.c., proposta dal debitore per far valere l’abusività delle clausole, deve essere riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimessa alla decisione del giudice di questa, e, dall’altro lato, nel caso in cui il debitore abbia proposto l’opposizione ex art. 615 c. 2 c.p.c. per far valere l’abusività di una clausola, il giudice dell’esecuzione deve assegnargli termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
Sulla base di queste considerazioni, i principi espressi dalla Suprema Corte saranno da ritenersi applicabili sia al giudizio di esecuzione e ai giudizi di opposizione all’esecuzione, basta che il debitore abbia indicato la propria qualità di consumatore e soprattutto quali fossero le clausole del contratto sulla cui base gli veniva notificato decreto ingiuntivo e di cui intendeva far accertare l’abusività ai sensi del d.lgs. 206/2005, unica circostanza che legittimerebbe una eventuale opposizione tardiva.
Questo è il principio espresso dal Corte di Appello di Milano, Pres. Rel. Massimo Meroni, con la sentenza n. 2343 del 18 luglio 2023.
Accadeva che il fideiussore proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale che rigettava l’opposizione tardiva ex art. 650 cpc al decreto ingiuntivo notificatogli su istanza della società cessionaria dei crediti della banca con la quale aveva contratto la garanzia.
Le appellate, con comparsa di costituzione e risposta, chiedevano il rigetto dell’appello per i motivi esposti nell’impugnata sentenza del Tribunale.
Con comparsa conclusionale il fideiussore richiamava i principi affermati da Cass. SU n.9479 del 6.4.2023.
La Corte affermava che al caso di specie tali principi non fossero estensibili, perché trovano applicazione al giudizio di esecuzione e ai giudizi di opposizione all’esecuzione e solo qualora il debitore abbia indicato la propria qualità di consumatore e quali fossero le clausole del contratto sulla cui base gli veniva notificato decreto ingiuntivo e di cui intendeva far accertare l’abusività ai sensi del d.lgs. 206/2005.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Appello di Milano respingeva l’appello, con condanna del fideiussore alle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CIÒ VALE ANCHE IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE DELLA QUALITÀ DI CONSUMATORE NEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Basile- Rel Martucci | 18.07.2023 | n.11444
IL SINDACATO SULLA LEGITTIMITÀ E SULL’EFFICACIA DEL CONTRATTO NON È AMMISSIBILE IN CASO DI EMISSIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Pedrelli – Rel. Martucci | 27.06.2023 | n.10146
FIDEIUSSIONE: NON SONO ABUSIVE LE CLAUSOLE CONFORMI AL MODELLO ABI 2005/2006
NON TROVANO APPLICAZIONE I PRINCIPI ESPRESSI DALLE SS. UU. NELLA SENTENZA 9479/2023 MA LA DISCIPLINA ANTICONCORRENZIALE EX L. 287/1990
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Francesco Ambrosio | 03.07.2023 | n.1500
TALE REGOLAMENTO DEVE ESSERE SPECIFICATAMENTE CONTESTATO INSIEME GLI ALTRI MOTIVI OGGETTO DELL’AZIONE CONTENZIOSA
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Michele Alajmo, | 09.06.2023 | n.2780
CIÒ AL FINE DI BILANCIARE I PRINCIPI EUROUNITARI DELLA TUTELA EFFETTIVA DEL CONSUMATORE E DEL GIUSTO PROCESSO
Ordinanza | Tribunale di Belluno, Giudice Gersa Gerbi | 13.06.2023 |
TALE ACCERTAMENTO NON PUÒ ESSERE SVOLTO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, ESSENDO IL CONSUMATORE GIÀ TUTELATO DAL CONTRADDITTORIO PIENO
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Chiara Binetti | 16.06.2023 | n.1410
NEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE, I REQUISITI SOGGETTIVI PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA DEVONO ESSERE VALUTATI CON RIFERIMENTO ALLE PARTI DI ESSO
Ordinanza | Tribunale di Palermo, esecuzioni immobiliari, Pres. Pignataro, Rel. Minutoli | 26.05.2023
I PRINCIPI EUROUNITARI NON TROVANO APPLICAZIONE QUANDO SI È FORMATO GIUDICATO
Sentenza | Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8893
NON SI PUÒ DEROGARE ALLA REGOLA PROCESSUALE CHE INIBISCE DI INTRODURRE NUOVE ALLEGAZIONI, DOMANDE ED ECCEZIONI DOPO L’ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA
Sentenza | Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8873
IL GIUDICE VERIFICA D’UFFICIO LA QUALITÀ DEL CONSUMATORE E LA LEGITTIMITÀ DEL CONTRATTO
Decreto | Tribunale di Varese, Giudice Marta Maria Recalcati | 05.06.2023 |
L’ABUSIVITÀ DELLA CLAUSOLA NON PUÒ ESSERE SCRUTINATA D’UFFICIO DAL GIUDICE
Sentenza | Tribunale di Como, Giudice Giorgio Previte | 26.04.2023 | n.456
A LUI SONO RICONOSCIUTI POTERI ISTRUTTORI D’UFFICIO SIA NELLA FASE MONITORIA CHE IN QUELLA ESECUTIVA
Sentenza | Cass. Sez. Un., Pres. Curzio – Est. Vincenti | 06.04.2023 | n.9479
NON SI PUÒ INTRODURRE L’ECCEZIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Luigi Guariniello | 05.12.2022 | n.17967
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