Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; in conseguenza, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto” (Cass. 23852/2020).
In presenza di reciproche domande tra le parti, non può trovare applicazione il cd. saldo zero: trattasi di fattispecie in cui ad agire è il correntista, senza che la Banca contrapponga domande riconvenzionali, sicchè il primo ha l’onere di produrre gli estratti conto o di provare elementi che possano essere considerati idonei a dimostrare l’inesistenza di quel saldo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Genova, Giudice Raffaella Gabriel, con la sentenza n. 1517 del 21 giugno 2023.
L’attore proponeva espressa domanda giudiziale, improntata alla richiesta di azzeramento del saldo iniziale negativo annotato nel primo estratto conto depositato agli atti.
Specificamente richiedeva, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, di accertare e dichiarare l’illegittima formazione del saldo negativo per la Società sul rapporto di conto corrente alla data del 31/12/1995 pari ad € 27.400,57 per tutti i motivi e le causali esposte e, per l’effetto, dichiarare che alla medesima data il saldo del conto corrente fosse pari a zero, quale saldo iniziale per il ricalcolo del conto corrente de quibus.
Rilevata l’assenza degli estratti conto per il periodo antecedente al 31/12/1995, in applicazione della regola del “saldo zero”, secondo l’attore si rendeva necessaria la sostituzione del saldo negativo di € 27.400,57 alla data del 31/12/1995 con il saldo zero, con la conseguenza che tale importo, pari ad € 27.400,57, non era dovuto dalla Società alla Banca.
Nel caso di specie la domanda riconvenzionale (di accertamento del saldo e di ripetizione dell’indebito) della società correntista si contrapponeva a quella diretta al pagamento del saldo del rapporto di conto corrente: domanda da essa originariamente azionata in via monitoria.
Questa fattispecie rappresenta un’ipotesi in cui entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l’inesistenza e l’esistenza del credito dedotto in lite.
Ciò significa, in concreto, che ciascuno dei due contendenti ha l’onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo.
Tale proposizione implica la necessità di concentrare l’accertamento contabile nel periodo le cui movimentazioni sono documentate da estratti conto. In linea generale, nella prospettiva consegnata dall’art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi.
Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo che sono prive di rendicontazione. Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all’interno del giudizio, è inconcepibile che l’una e l’altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell’onere probatorio della controparte.
È da ricordare che, con riferimento alle azioni della banca e del correntista, operano due distinti criteri che, rispettivamente, consentono di risolvere la questione relativa alla mancata prova dell’andamento del conto da parte dell’attore che ne è onerato.
Nella causa promossa dalla banca per il pagamento del saldo, ove la stessa non riesca a dissolvere, anche attraverso mezzi di prova diversi dagli estratti conto, l’incertezza quanto al fatto che, con riferimento al periodo non documentato, il correntista abbia maturato, per effetto dello storno di importi non dovuti (quali interessi ultralegali o anatocistici), un credito di imprecisato ammontare — tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo —, la domanda deve essere respinta.
Di contro, nella causa promossa dal correntista per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell’indebito, ove non risulti provato, anche con l’apporto di mezzi di prova che possono essere diversi dagli estratti conto, che il saldo dell’intervallo temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente, o addirittura un credito di detto soggetto, si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore.
Poiché, come osservato, tali criteri non possono trovare riscontro applicativo nel caso di contrapposte domande della banca e del correntista, deve darsi atto — in mancanza di prove quanto alle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto — che da un lato la banca non potrà invocare, in proprio favore, l’addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti e che, dall’altro, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa.
Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base agli estratti conto acquisiti: il che è quanto dire che, nell’evenienza indicata, il saldo debitore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato.
Sulla base di tale quadro giurisprudenziale, non può trovare applicazione il cd. saldo zero: trattasi di fattispecie in cui ad agire è il correntista, senza che la Banca contrapponga domande riconvenzionali, sicchè il primo ha l’onere di produrre gli estratti conto o di provare elementi che possano essere considerati idonei a dimostrare l’inesistenza di quel saldo.
Il Tribunale, pertanto, ha dichiarato la nullità dei contratti per l’illegittima applicazione dell’anatocismo, delle commissioni e delle spese sui conti, nei termini di cui in parte motiva, e per l’effetto rideterminato il saldo del conto corrente, condannando la banca al pagamento in favore della società correntista in liquidazione della somma di euro 17.428,17, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTO CORRENTE: IL “SALDO ZERO” NON PUÒ ESSERE APPLICATO QUANDO LA BANCA È CONVENUTA
TALE CRITERIO RAPPRESENTA UNO STRUMENTO SANZIONATORIO NELLE AZIONI DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 25.06.2020 | n.692
L’ORDINE DI ESIBIZIONE INADEMPIUTO NON PUÒ SOPPERIRE ALLA CARENZA DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA ESATTA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO VANTATO DAL CLIENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Velotti | 25.06.2019 | n.2006
INDEBITO SALDO ZERO: IL CORRENTISTA NON PUÒ PRETENDERE L’AZZERAMENTO DEL SALDO DEBITORIO DOCUMENTATO
È ONERE DEL CLIENTE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civile, Pres. Scaldaferri – Rel. Falabella | 04.12.2017 | n.28945
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