In tema di procedura esecutiva, nell’ipotesi in cui il giudizio sia stato erroneamente introdotto con ricorso, anzichè con citazione, il vizio sarà certamente suscettibile di sanatoria, purchè nel termine previsto dalla legge di sei mesi dalla data della pubblicazione impugnata, il ricorso sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte.
Ciò sulla scorta dell’ indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte in materia di opposizioni esecutive, secondo il quale l’art. 616 c.p.c. – nel testo sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52,art. 14, e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla L. 18 luglio 2009, n. 69 – dev’essere interpretato nel senso che l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui all’art. 615 c.p.c., comma 2, deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l’opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l’opposizione rientra nell’ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l’ufficio cui appartiene il giudice e poi notificato successivamente, qualora la materia rientri tra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l’udienza.
Tale principio viene affermato sia con riguardo all’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., che con riguardo all’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
Se nella specie, non si tratti di giudizio in materia soggetta ad alcun rito speciale, dovrà ritenersi applicabile il rito ordinario alla fase di merito a cognizione piena dell’opposizione proposta, introdotto con atto di citazione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Rubino – Rel. Condello, con la ordinanza del 2 marzo 2023.
Accadeva che il debitore proponeva opposizione all’esecuzione promossa da Equitalia Nord S.p.A., a seguito della notifica di un atto di pignoramento presso terzi derivante dal mancato pagamento di cartelle esattoriali per crediti tributari e sanzioni amministrative, eccependo la mancanza e l’invalidità degli atti esattoriali sottostanti alle cartelle, l’illegittimità della iscrizione delle ipoteche esattoriali e l’intervenuta prescrizione del credito azionato.
Introdotto il giudizio di merito, il Tribunale respingeva l’opposizione.
Il debitore proponeva quindi con ricorso appello contro la sentenza di rigetto, rilevando che erroneamente il Tribunale aveva considerato che l’opposizione fosse stata proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., anziché ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
I giudici d’appello dichiaravano inammissibile il gravame, osservando che l’impugnazione, erroneamente introdotta con il ricorso invece della citazione, era stata notificata alla controparte dopo il decorso del termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
Il debitore ricorreva in Cassazione con un unico motivo, col quale denunciava, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 327,491 e 615c.p.c., e censurava la declaratoria di tardività dell’appello.
Osservava, al riguardo, che l’opposizione all’esecuzione, promossa quando Equitalia Emilia Nord Spa aveva già attivato la procedura di pignoramento presso terzi, era stata legittimamente introdotta con ricorso, come prescrive l’art. 615 c.p.c., e che il ricorso in appello era stato depositato il 27 marzo 2012, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale, sicché doveva ritenersi tempestivo.
La Suprema Corte riteneva tale censura infondata, affermando che, secondo l’ormai consolidato orientamento della Cassazione, l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui all’art. 615 c.p.c., comma 2, deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l’opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena, quindi con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l’opposizione rientra nell’ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l’ufficio cui appartiene il giudice e poi notificato successivamente, qualora la materia rientri tra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l’udienza.
La Corte, pertanto, rigettava il ricorso, condannando il debitore al pagamento delle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OCCORRE LA NOTIFICA TEMPESTIVA DELL’ATTO CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE INTRODOTTO CON CITAZIONE
Sentenza | Tribunale di Sciacca, Giudice Valentina Stabile | 07.11.2022 | n.459
OPPOSIZIONE ESECUZIONE: INAMMISSIBILE SE NON SI NON RISPETTA IL TERMINE DI NOTIFICAZIONE
NON È SUSCETTIBILE DI SANATORIA ANCHE A SEGUITO DI REGOLARE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE OPPOSTA
Ordinanza | Tribunale di Locri, Giudice Elisa Vicenzutti | 04.06.2020 |
VALE IL PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO ANCHE IN CASO DI DIFFORMITÀ DALLO SCHEMA LEGALE
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Paone | 29.09.2021 | n.1002
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