In materia di crisi d’impresa, la sentenza di omologazione del concordato non acquista autorità di giudicato con riguardo all’esistenza, all’entità ed al rango dei crediti fatti valere nella procedura, in considerazione della natura non giurisdizionale del relativo accertamento, al quale si fa luogo attraverso una sommaria delibazione, volta a consentire il necessario calcolo delle maggioranze.
Sarà dunque inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo con il quale il creditore contesti la sua mancata inclusione fra i creditori concorrenti, qualora non risulti provato che la pretesa inclusione avrebbe inciso sulla formazione della maggioranza, ovvero condotto a un diverso esito del voto, determinando la non approvazione del concordato.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Abete, con la ordinanza N 18903 del 4 luglio 2023.
Accadeva che il Tribunale omologava il concordato preventivo senza classi e con liquidazione dei beni proposto con ricorso ex art. 161, 6 co.,l.fall. dalla debitrice., contemplante il pagamento integrale dei privilegiati nonchè del 9,70% dei crediti chirografari nell’arco di cinque anni.
Il Giudice rigettava l’opposizione avanzata da uno dei creditori, per aver il giudice delegato reputato il credito dell’opponente di improbabile sussistenza.
Il creditore proponeva reclamo, al quale resisteva la debitrice.
Con decreto, la Corte d’Appello rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese.
Avverso tale decreto il creditore proponeva ricorso presso la Suprema Corte, chiedendone la cassazione sulla scorta di sette motivi.
Con il sesto motivo, il ricorrente denunciava la violazione dell’equo e ragionevole processo, la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione di Roma e dell’art. 47 della Carta di Nizza in relazione all’interpretazione, operata dalla Corte di Bologna, degli artt. 176, 2 co., e 177, 2 co., l.fall.
La Suprema Corte, ritenendo tale motivo assorbente rispetto agli altri sei, affermava che la sentenza di omologazione del concordato non è destinata ad acquistare autorità di giudicato con riguardo all’esistenza, all’entità ed al rango dei crediti fatti valere nella procedura, in considerazione della natura non giurisdizionale del relativo accertamento, al quale si fa luogo mercè sommaria delibazione, volta a consentire il necessario calcolo delle maggioranze.
Per questo dichiarava inammissibile il sesto motivo di ricorso, assorbiti tutti gli altri, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OCCORRE IL SUPERAMENTO DI UNA DUPLICE CONDIZIONE: L’APPROVAZIONE DEI CREDITORI E L’OMOLOGAZIONE DAL TRIBUNALE
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Mercolino | 03.01.2023 | n.43
L’ART. 168 CO. 3 L.FALL. IMPEDISCE CHE I CREDITORI SI ASSICURINO TITOLI DI PRELAZIONE IN PREGIUDIZIO AL BUON ESITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Ordinanza | Cassazione civile, sez. I, Pres. Didone – Rel. Di Virgilio | 05.03.2019 | n.6381
NON TROVA APPLICAZIONE L’ART. 168 CO. 3 L. FALL.
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Campese | 08.07.2022 | n.21758
PER L’OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO RILEVA LA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E NON QUELLA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO
Sentenza | Cass. civ. Pres. Scaldaferri Rel. Amatore | 16.02.2022 | n.5090
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