In tema di ammortamento alla francese, quando manca un prospetto chiaro del “peso” complessivo di ciascuna rata futura, ciò non comporta tuttavia una indeterminatezza dell’oggetto del contratto né una violazione dell’art. 117 comma 4 t.u.l.b., secondo cui “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”.
La comunicazione del peso economico delle singole rate infatti non è imposta da alcuna norma di legge, pertanto va escluso che la lacuna così evidenziata determini l’invalidità delle clausole contrattuali.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Genova, Giudice Mario Tuttobene, con la sentenza n. 1776 del 25 maggio 2013, con la quale sono state rigettate le domande degli attori, basate sul presupposto dell’illegittimità delle clausole contrattuali, ritenendo invece valido il contratto di mutuo sottoscritto con la banca, benchè la poca chiarezza di alcune clausole di finanziamento.
Specificamente, l’articolo 2 del contratto posto in essere tra le parti in causa, disciplinante i termini e modalità del rimborso, affermava che il finanziamento di 600 milioni di lire dovesse essere restituito in 25 anni mediante pagamento di trecento rate mensili posticipate, comprensive di capitale ed interessi, come da piano di ammortamento allegato all’atto.
Tale piano di ammortamento sottoscritto dalle parti, però, non conteneva l’ammontare complessivo di ciascuna rata, bensì solo l’importo in quota capitale. Tale importo, individuato come crescente, andava da un ammontare di L. 357.686 per la prima rata scadente il 28/10/00 ad un ammontare di L. 4.737.270 per la trecentesima rata, scadente il 28/09/25.
Alla luce delle indicazioni fornite dal c.t.u., è stato agevole riconoscere in tale prospetto un tipico piano di ammortamento “alla francese”, caratterizzato dall’andamento crescente della quota capitale di ciascuna rata, potendosi affermare che l’insieme di documenti contrattuali prevedeva in maniera inequivoca, anche se certo non facilmente comprensibile per una persona sprovvista di particolari conoscenze in materia di matematica finanziaria, l’adozione del particolare metodo di calcolo evidenziata dal consulente come abitualmente in uso nelle prassi bancarie perché più vantaggiosa per il soggetto erogante il finanziamento.
La realtà è che l’insieme delle indicazioni desumibili dai documenti contrattuali non evidenziava in maniera esplicita quale sarebbe stato l’ammontare effettivo da pagare ogni mese. L’articolo 3 del contratto, dopo aver stabilito che il tasso di interesse era fissato nella misura del 5,75% per le prime due rate mensili, e che per ogni successiva rata sarebbe stato applicato il tasso nella misura di 1,75 punti in più della media aritmetica dei dati giornalieri Euribor 6 mesi del bimestre precedente, stabiliva che la parte mutuataria avrebbe dovuto corrispondere “gli interessi nella diversa misura che risulteranno determinati“.
Dunque, non solo non veniva indicato l’esatto ammontare complessivo delle prime due rate, per le quali il tasso d’interesse era fisso, ma non veniva neanche fornita alcuna indicazione ipotetica circa l’ammontare delle rate future.
Tuttavia, nonostante la poca chiarezza, ciò non ha comportato una indeterminatezza dell’oggetto del contratto, atteso la comunicazione di un prospetto chiaro del “peso” complessivo di ciascuna rata futura non è imposta da alcuna norma di legge, e che comunque non avrebbe in alcun modo potuto essere fornito con precisione (il calcolo relativo richiedeva l’applicazione di un tasso variabile, il cui andamento nel successivo quarto di secolo non era prevedibile).
Pertanto, la lacuna così evidenziata non ha potuto determinare l’invalidità delle clausole contrattuali, ma ha rilevato per la compensazione delle spese di lite, in quanto la causa è stata causata della scarsa chiarezza delle clausole contrattuali. Per questo motivo, le spese di CTU sono state imputate per metà a ciascuna parte.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON REALIZZA ANATOCISMO
IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO SULLA QUOTA CAPITALE PER OGNI SINGOLA RATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Daniela Galazzi | 24.01.2022 | n.82
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: ESCLUSI FENOMENI ANATOCISTICI
GLI INTERESSI CHE COMPONGONO LA SINGOLA QUOTA SONO CALCOLATI SUL CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di L’Aquila, Giudice Emanuele Petronio | 16.06.2021 | n.423
NON È IN CONTRASTO CON IL DIVIETO DI ANATOCISMO NÉ CON I DOVERI DI TRASPARENZA
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Sergio Memmo | 29.06.2020 | n.1510
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