In tema di cessione in blocco, se il ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del debitore ceduto era stato richiesto come uno dei requisiti individuati dalla cessione medesima ai fini del suo perfezionamento, in caso di mancata instaurazione del medesimo nel termine previsto il relativo credito non può ritenersi come rientrante tra quelli oggetto di cessione in blocco, poiché per esso, non essendosi instaurato il relativo contenzioso, non sussiste la legittimazione attiva del ricorrente.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Maria Gabriella Zimpo, con la sentenza n. 11557 del 20 luglio 2023.
Secondo il Tribunale romano era documentale che la cessionaria fosse succeduta nel credito controverso in virtù del contratto di cessione del credito stipulato con la banca ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 L. n. 130/1999 e 58 D.Lgs. n. 385/1993. I relativi obblighi pubblicitari erano poi stati assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tuttavia, risultava dall’avviso di cessione dei crediti che l’opposta avesse acquistato pro soluto dalla cedente, a far data dal 4.6.2018, i crediti dovuti a titolo di capitale, interessi (anche di mora), accessori, spese a condizione che, alla data della cessione, “per il recupero di tali crediti sia stato presentato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei relativi Debitori Ceduti e nessuno dei Debitori Ceduti e/o relativi garanti abbia presentato opposizione al decreto ingiuntivo in data pari od anteriore alla Data di Cessione” (cfr. doc. n. 1 allegato al fascicolo del monitorio).
Dall’esame dei documenti versati in atti, invece, emergeva chiaramente che il ricorso per decreto ingiuntivo fosse stato presentato in data 29.4.2019, dunque in data posteriore rispetto a quella individuata dalla cessione ai fini del suo perfezionamento.
Ne conseguiva, allora, che il credito opposto non rientrava tra quelli oggetto di cessione in blocco poiché, alla data del perfezionamento della cessione, tale credito era carente di uno dei requisiti individuati dalla cessione medesima ovvero la legittimazione attiva del ricorrente, poiché per il credito vantato non era instaurato il relativo contenzioso.
Ciò posto, è stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’opposta e il decreto ingiuntivo è stato revocato, con condanna della medesima alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |
SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722
ESSA È VOLTA A PROVARE UN ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA, OSSIA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 07.07.2023 | n.886
IL CESSIONARIO DEVE FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE, SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Michele Sirgiovanni | 24.07.2023 | n.490
IN MANCANZA, OCCORRE DIMOSTRARE CHE IL SINGOLO CREDITO CEDUTO INTEGRA TUTTI I REQUISITI E RIENTRA IN TUTTI I CRITERI INDICATI NELL’ESTRATTO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessia Vicini | 19.07.2023 | n.468
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