In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purchè, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare “senza incertezze” i rapporti oggetto della cessione.
Grava sulla società che intende affermandosi successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l’onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco. In caso poi di cessioni plurime, grava sull’ultimo cessionario l’onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l’attuale titolarità del credito, e non soltanto dell’ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.
Questi i principi espressi Tribunale di Trani, Giudice Maria Azzurra Guerra, con la sentenza n. 1210 del 25 luglio 2023.
Nel caso di specie, a fondamento dell’opposizione, l’opponente contestava la titolarità del credito dell’ingiungente, la carenza di prova scritta del credito azionato e l’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Secondo il Tribunale pugliese la titolarità del credito dell’opposta, sorto a seguito della stipula di un contratto di finanziamento, non era stata adeguatamente ricostruita né nel ricorso monitorio, né nella comparsa di costituzione.
Accanto al contratto di finanziamento originario, era stato allegato avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ma non era dato riscontrare che il rapporto derivante dal finanziamento in origine richiesto dal debitore avesse formato oggetto di cessione.
Secondo la giurisprudenza, in caso di cessioni multiple, la validità delle cessioni “a valle” dipende inevitabilmente da quella a monte e, in assenza di prova di quest’ultima, viene a difettare anche la prova della validità dell’acquisto dell’ultima cessionaria.
Nella fattispecie concreta, non essendovi alcuna prova delle vicende traslative che avevano interessato il credito, questa grave carenza probatoria è stata decisiva per affermare il difetto di legittimazione attiva della società opposta.
L’opposizione pertanto è stata accolta e per l’effetto il decreto ingiuntivo revocato con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |
SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722
ESSA È VOLTA A PROVARE UN ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA, OSSIA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 07.07.2023 | n.886
IL CESSIONARIO DEVE FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE, SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Michele Sirgiovanni | 24.07.2023 | n.490
IN MANCANZA, OCCORRE DIMOSTRARE CHE IL SINGOLO CREDITO CEDUTO INTEGRA TUTTI I REQUISITI E RIENTRA IN TUTTI I CRITERI INDICATI NELL’ESTRATTO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessia Vicini | 19.07.2023 | n.468
IN TAL CASO IL CREDITO NON RIENTRA TRA QUELLI OGGETTO DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Gabriella Zimpo | 20.07.2023 | n.11557
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