Provvedimento segnalato dall’Avv. Daniele Magnani del foro di Milano
In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.lvo 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto. L’applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest’ultima.
La previsione specifica del TAEG o dell’ISC è prevista a pena di nullità unicamente nel caso di credito al consumo ai sensi dell’art. 125 bis TUB, e non anche di prestito vitalizio per una somma di gran lunga superiore a quella prevista per il prestito al consumo.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Rel. Del Bono, con la sentenza n. 1241 del 7 agosto 2023, con la quale veniva accolto l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano.
Rilevavano gli appellanti l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto motivo di nullità la mancata inclusione di tutte le voci di costo nel TAEG, per violazione dell’art. 117 TUB e per violazione dell’art. 125 bis TUB, nel primo caso in quanto non era previsto come motivo di nullità la mancata inclusione nel TAEG o ISC di alcune voci di costo, avendo quest’ultimo solo funzione informativa, e nel secondo caso per essere l’art. 125 bis TUB entrato in vigore solo nel 2010 e per essere indirizzato al prestito al consumo entro gli euro 75.000,00.
La Corte d’Appello abruzzese, nell’accogliere il ricorso, ha precisato che l’indice sintetico di costo (ISC), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, svolgendo il medesimo soltanto una funzione informativa, e che, inoltre, la previsione specifica del TAEG o dell’ISC è prevista a pena di nullità unicamente nel caso di credito al consumo ai sensi dell’art. 125 bis TUB, ma il caso di specie non poteva essere considerato tale, trattandosi di prestito vitalizio per una somma di gran lunga superiore a quella prevista per il prestito al consumo (€ 75.000,00).
Accolto il ricorso, la convenuta è stata condannata al rimborso delle spese di lite in favore degli appellanti.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: LA MANCATA O ERRONEA INDICAZIONE ISC/TAEG NON COMPORTA LA NULLITÀ
SI TRATTA SOLO DI UN INDICATORE SINTETICO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale Firenze, Giudice Silvia Orani | 01.03.2023 | n.612
MUTUO: L’ERRATA O MANCATA INDICAZIONE DELL’ISC NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
IL PARAMETRO EURIBOR SODDISFA LE ESIGENZE DI DETERMINATEZZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesca Coccoli | 10.01.2023 | n.4
ISC –MUTUO: HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA
INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-ha-funzione-esclusivamente-informativa
ISC MUTUO: NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL CONTRATTO
NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ”
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini | 05.03.2021 | n.498
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020 |
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