La consulenza tecnica preventiva ex art. 696- bis c.p.c. non ha natura cautelare in quanto non assolve alla funzione di permettere l’acquisizione di una prova altrimenti destinata a disperdersi nel tempo della istaurazione dell’ordinario processo ma assolve in via principale una funzione conciliativa di una controversia non ancora sfociata in un contenzioso giudiziale.
Pertanto, se ai fini della sua ammissibilità è irrilevante l’esistenza del periculum in mora (cfr. art. 696-bis C.P.C che espressamente prevede e che l’espletamento della consulenza tecnica preventiva «può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696»); deve peraltro assumersi che, come in ogni ipotesi di istruzione preventiva, la sua ammissione sia comunque vincolata all’accertamento della sussistenza del fumus boni iuris (Trib. Milano, 13 aprile 2011, in De Jure), non potendo darsi ingresso istanze di consulenza tecnica palesemente esplorative o, comunque, relative a fatti non pertinenti al thema decidendum del futuro processo o, ancora, istanze che demandano al consulente tecnico la soluzione di questioni di carattere giuridico.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Modena, Giudice Pasquale Liccardo, con l’ordinanza dell’11 maggio 2023, con la quale è stata rigettato, in quanto inammissibile, il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., atteso la funzione conciliativa principalmente espletata della consulenza tecnica preventiva di cui al predetto ricorso.
Secondo il Tribunale emiliano, “le contestazioni mosse dalla banca convenuta in ordine alla affermata legittimità del piano di ammortamento alla francese vanificano ogni proposito insito nella misura adottanda, non potendo darsi ingresso alla misura stessa laddove ricorrano gli estremi di una controversia quale quella in esame, che deve essere in limine, compiutamente vagliata nel corso di un giudizio ordinario di cognizione quanto a sussistenza degli estremi fondativi della stessa azione; che pertanto anche la misura introdotta in via subordinata va disattesa nella sede”.
Il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è stato rigettato e le spese di lite compensate.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NO ALLA CTU GRAFOLOGICA PER VERIFICARE LE FALSITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Enrica Ciocca | 14.02.2019 |
ATP 696-BIS C.P.C.: INAMMISSIBILE PER ACCERTAMENTO USURA O VIOLAZIONE DELLA TRASPARENZA BANCARIA
TRATTASI DI QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE CHE NON POSSONO ESSERE RISOLTE DAL CTU
Ordinanza | Tribunale di Catanzaro, Pres. Maria Concetta Belcastro | 31.10.2017 |
CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS CPC: INAMMISSIBILE SE RELATIVA A QUESTIONI DI DIRITTO
IMPOSSIBILE SU QUESITI IN MATERIA DI NULLITÀ DI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ordinanza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Maria Giovanna De Marco | 12.01.2019 |
INDEBITO BANCARIO: INAMMISSIBILE LA CONSULENZA EX ART. 696 BIS CPC
IL RICORSO È PROPONIBILE SOLO IN CASO DI OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI O DA FATTO ILLECITO
Ordinanza | Tribunale di Bologna, Giudice Elisabetta Candidi Tommasi | 04.02.2022 |
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