In materia di divisione, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Carlo Barile, con la sentenza n. 726 del 16 maggio 2023.
Nel caso di specie, è stata dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che la parte attrice e la parte convenuta avevano espressamente dato atto che le questioni controverse in causa fossero state definite bonariamente (in sede di mediazione) e dunque non potessero più formare oggetto di statuizione giurisdizionale.
Secondo il Tribunale, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Nel giudizio in esame, peraltro, le spese processuali tra la parte attrice e la parte convenuta sono state integralmente compensate, stante l’espressa richiesta proposta in tal senso dalle parti.
Quanto invece alle spese relative al terzo chiamato, il Tribunale ha ritenuto che dovesse farsi luogo a compensazione delle spese di lite tra la Banca terza intervenuta iussu iudicis e le altre parti, non potendosi rinvenire un’ipotesi di soccombenza di alcuna delle due parti originarie nei confronti della terza, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 c.p.c..
Per tali motivi, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE: È RILEVABILE DI UFFICIO E NON È UNA ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO
NEL RITO CONTENZIOSO ORDINARIO LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE: È UNA FATTISPECIE CREATA DALLA PRASSI GIURISPRUDENZIALE E APPLICABILE IN OGNI FASE E GRADO DEL GIUDIZIO
Sentenza | Tribunale di Torino, sezione terza civile, dott. Edoardo Di Capua | 10.05.2013 | n.3165
OCCORRE L’ACCORDO TRA LE PARTI SUL VENIR MENO DI OGNI RESIDUO MOTIVO DI CONTRASTO
Sentenza | Tribunale di Trani, Dott. Elio Di Molfetta | 22.05.2017 | n.1157
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