In materia di disciplina antiusura, essa si applica agli interessi moratori, intendendo la medesima sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
La Suprema Corte ha precisato, in ogni caso, che l’applicazione della disciplina antiusura anche relativamente agli interessi moratori non comporta la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi.
Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a quest’ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.
Ed invero nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Teramo, Giudice Mariangela Mastro, con ordinanza del 5 febbraio 2023.
Nello specifico, la società ricorrente lamentava l’usurarietà del tasso di mora, pattuito in misura pari al 9,985%, e quindi superiore al tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia nel 3° trimestre 2008 per i mutui a tasso variabile (8,94%, ovvero 5,96% aumentato della metà), che il tasso effettivamente applicato dovesse considerarsi superiore a quello pattuito (9,985%) “considerando i costi accessori del finanziamento” e, infine, l’illegittima applicazione di interessi anatocistici e, comunque, l’indeterminatezza del tasso.
Secondo il Tribunale di Teramo, riprendendo l’orientamento giurisprudenziale espresso a Sezioni Unite, “ai fini della verifica del tasso soglia per gli interessi di mora, la mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché fuori mercato, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Ciò premesso, in applicazione dei richiamati principi, il Tribunale competente ha concluso per l’assenza di qualsiasi superamento del tasso soglia nel contratto di mutuo oggetto di causa e per la determinatezza del tasso stesso come ricavabile in applicazione dei parametri indicati dalla sentenza in esame.
Per tale motivo, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: IRRILEVANTE IL REGIME DI CAPITALIZZAZIONE
IL CALCOLO SECONDO IL “DIFFERENZIALE DI REGIME” È CONTRARIO AL PRINCIPIO DI SIMMETRIA
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi | 03.05.2023 | n.3556
RIGUARDA PIUTTOSTO UNA FASE SUCCESSIVA ED EVENTUALE DEL RAPPORTO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres De Chiara, Rel Marulli | 15.05.2023 | n.13228
NEPPURE SI VERIFICA ANATOCISMO IN PRESENZA DI PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALLA FRANCESE” CONTRATTUALMENTE DISCIPLINATO
Ordinanza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Meroni – Rel. Apostoliti | 11.05.2022 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno