In tema di contributi consortili di partecipazione, l’obbligo del partecipante ad un consorzio di versare a quest’ultimo i contributi necessari per le spese occorrenti al raggiungimento dello scopo consortile e per le spese di gestione ovvero di liquidazione, pur derivando dalla qualità di partecipante, può essere fatto valere solo per effetto di un bilancio regolarmente approvato secondo le previsioni statutarie ovvero di una delibera idonea a verificare la situazione finanziaria dell’ente e a sostituire tale documento contabile, anche sotto il profilo della determinazione delle quote incidenti sui singoli consorziati.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello dell’Aquila, Pres. Del Bono – Rel. Cerolini, con sentenza n. 578 del 20 aprile 2023, con la quale è stato rigettato l’appello presentato da un Consorzio avverso la decisione del Tribunale che aveva accolto l’opposizione proposta dalla banca al decreto con il quale si ingiungeva alla medesima il pagamento di una somma in favore dell’appellante.
Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello ha evidenziato che il principio di diritto summenzionato poteva applicarsi anche al caso di specie, atteso che l’ente pubblico economico notoriamente opera secondo le regole del diritto privato, essendo prevista, nello Statuto del Consorzio, l’approvazione da parte dell’assemblea del bilancio redatto dal consiglio di amministrazione.
Il Collegio di secondo grado tuttavia ha rilevato che tale documentazione non era stata prodotta: le delibere del Collegio dei Liquidatori in atti indicavano la mera determinazione dei contributi senza alcuna indicazione sulle spese di funzionamento, per cui la domanda di pagamento dell’appellante non poteva essere accolta.
Dunque, l’appello proposto dal Consorzio è stato integralmente respinto, con la conseguente condanna dell’appellante, in ragione della sua soccombenza, al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese del processo.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
CONSORZIO: IL PAGAMENTO DEGLI ONERI CONSORTILI DERIVA DALL’EFFETTIVA ADESIONE AD ESSO
L’ADESIONE AL CONSORZIO DEVE ESSERE SUBORDINATA AD UNA SPECIFICA E FORMALE MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ
Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 03.10.2013 | n.22641
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