In materia di cessione in blocco, quando per il credito opposto non si verifica il perfezionamento della cessione per carenza di uno dei requisiti individuati dalla cessione medesima, il credito stesso non può considerarsi rientrante tra quelli oggetto di cessione e dunque deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’opposta e il decreto ingiuntivo revocato.
Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Maria Gabriella Zimbo, con sentenza n. 11557 del 20 luglio 2023, che ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo ritenendo fondata l’eccezione relativa alla mancanza di legittimazione attiva dell’opposta.
Nello specifico la cessione poteva dirsi perfezionata nel caso in cui per il recupero dei crediti oggetto di cessione fosse stato presentato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei relativi debitori ceduti e nessuno dei predetti e/o relativi garanti avesse presentato opposizione al decreto ingiuntivo in data pari od anteriore alla data di cessione.
Dall’esame dei documenti versati in atti, invece, il Tribunale ha rilevato che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato presentato in data posteriore rispetto a quella individuata dalla cessione ai fini del suo perfezionamento.
Ne è conseguito, allora, che il credito opposto non rientrasse tra quelli oggetto di cessione in blocco poiché, alla data del perfezionamento della cessione, tale credito era carente di uno dei requisiti individuati dalla cessione medesima ovvero la legittimazione attiva del ricorrente, poiché per il credito vantato non era stato instaurato il relativo contenzioso.
L’opposizione, pertanto, è stata accolta, il decreto ingiuntivo revocato con condanna di parte opposta alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |
SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722
ESSA È VOLTA A PROVARE UN ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA, OSSIA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 07.07.2023 | n.886
IL CESSIONARIO DEVE FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE, SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Michele Sirgiovanni | 24.07.2023 | n.490
IN MANCANZA, OCCORRE DIMOSTRARE CHE IL SINGOLO CREDITO CEDUTO INTEGRA TUTTI I REQUISITI E RIENTRA IN TUTTI I CRITERI INDICATI NELL’ESTRATTO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessia Vicini | 19.07.2023 | n.468
IN TAL CASO IL CREDITO NON RIENTRA TRA QUELLI OGGETTO DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Gabriella Zimpo | 20.07.2023 | n.11557
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