La parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, ai sensi dell’art. 216, primo comma, cod. proc. civ., deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, senza che tale imprescindibile onere possa ritenersi assolto mediante la loro allegazione ad una perizia di parte, che attiene all’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, ossia ad una fase eventuale ed in ogni caso successiva alla proposizione dell’istanza di verificazione (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22078 del 17 ottobre 2014).
Questo il principio espresso dal Tribunale di Tivoli, Giudice Francesco Lupia, con la sentenza n. 825 del 23 giugno 2023.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione presentata avverso il decreto ingiuntivo, con la quale l’opponente chiedeva accertarsi e dichiararsi la natura indebita delle somme ingiunte poiché frutto di un contratto apocrifo oltre che relative a prestazioni mai fruite dall’odierna opponente e per l’effetto caducare e/o revocare comunque in toto il decreto ingiuntivo opposto.
Secondo il Tribunale l’onere di provare l’esistenza del titolo- id est del contratto- non era stato assolto dall’opposta, dal momento che, a fronte dell’espresso disconoscimento della firma presente sul contratto di noleggio prodotto, l’opposta aveva formulato istanza di verificazione senza nulla produrre o indicare a sostegno della stessa.
Correttamente, pertanto, il Giudice Istruttore nulla aveva disposto con riguardo alla stessa, da stimarsi inammissibile.
È stata dunque confermata l’assenza di valenza probatoria del contratto, oggetto di disconoscimento.
L’opposizione è stata accolta, il decreto ingiuntivo revocato e l’opposta condannata alla refusione delle spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON VI PUÒ ESSERE ALCUN APPREZZAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Varani, Rel. Nardozza | 14.11.2022 | n.3588
DISCONOSCIMENTO FIRMA: ONERE DI REITERARE IL DISCONOSCIMENTO IN CASO DI DEPOSITO DELL’ORIGINALE
IN MANCANZA IL DOCUMENTO È TACITAMENTE RICONOSCIUTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Moscarini | 07.03.2022 | n.7340
DISCONOSCIMENTO FIRMA: VA CONFERMATO SE PRODOTTO NUOVAMENTE L’ORIGINALE DELLA SCRITTURA
SE LA PARTE DISCONOSCENTE NON COMPARE, LA SCRITTURA DEVE DARSI PER RICONOSCIUTA, EX ART. 215 CPC
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Luparelli | 30.03.2019 | n.6857
DISCONOSCIMENTO DOCUMENTO: INAMMISSIBILE OVE NON ESPRESSO IN MODO FORMALE ED INEQUIVOCO
A FRONTE DI CONTESTAZIONI GENERICHE, NON SI DEVE PROPORRE ISTANZA DI VERIFICAZIONE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Ceccarelli Natalia | 22.03.2017 | n.573
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