In tema di sovraindebitamento, il provvedimento con cui il tribunale rigetta o, come nella specie, dichiara inammissibile il reclamo proposto da un creditore avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del debitore è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione dal medesimo creditore, già in via esecutiva al momento dell’apertura della procedura concorsuale, sussistendo un interesse giuridicamente tutelato a veder riconosciuto, per effetto del provvedimento giudiziale di revoca del decreto reclamato, il diritto a procedere individualmente, in via esecutiva, nei confronti del proprio debitore.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Caiazzo, con l’ordinanza n. 22616 del 26 luglio 2023, che ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso presentato dal creditore avverso la decisione del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il reclamo sul decreto ex L. n. 3 del 2012 di apertura della liquidazione dei beni del proprio debitore e motivato sulla mancanza di interesse ad agire del ricorrente.
Secondo il Tribunale, infatti, avendo parte creditrice proposto reclamo al solo fine di evitare l’estinzione delle procedure esecutive da essa promosse contro il debitore o di evitare il concorso con altri creditori anteriori, queste circostanze concretizzavano ragioni di mero fatto, pertanto non integranti un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
La Suprema corte di Cassazione, ritenuto ammissibile il ricorso, ha ricordato che l’interesse all’impugnazione, che costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire, deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata.
Secondo gli Ermellini “non può dubitarsi dell’interesse attuale e concreto dei creditori di colui che avanzi domanda di accesso ad una delle procedure di cui alla L. n. 3 del 2012, a contestare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità di tale domanda, il cui accoglimento potrebbe pregiudicare le loro più svariate ragioni, altrimenti tutelate dall’ordinamento, fra cui certamente rientra anche il diritto a proseguire nell’azione esecutiva individuale già promossa, onde evitare il rischio di dilazione del pagamento (oltre che quello, eventuale, della liberazione del debitore anche nel caso in cui il credito rimanga parzialmente insoddisfatto).Nè questo interesse viene meno una volta che il giudice di prima istanza abbia emesso il decreto di apertura della procedura, tant’è che i creditori sono legittimati a reclamarlo.”
La Suprema Corte ha inoltre rilevato che parte ricorrente aveva sollevato ben precisi rilievi onde contestare il diritto del debitore ad accedere alla procedura liquidatoria che, ove fondati, avrebbero conferito alla medesima il risultato utile, e giuridicamente tutelato, di ottenere, per effetto del provvedimento giudiziale di revoca del decreto reclamato, la riespansione del proprio diritto a procedere in via esecutiva nei confronti del proprio debitore.
Sussistendo l’interesse attuale e concreto ad agire, il provvedimento impugnato è stato cassato, con rinvio del giudizio al Tribunale in diversa composizione, al fine di procedere all’esame nel merito del reclamo e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOVRAINDEBITAMENTO: L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE IMPEDISCE LE AZIONI CAUTELARI O ESECUTIVE
CIÒ FINO A QUANDO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DIVENTI DEFINITIVO
Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Eleonora Polidori | 15.04.2022 | n.503
SOVRAINDEBITAMENTO: LA PENDENZA DELLA PROCEDURA NON PRECLUDE DI AGIRE IN VIA MONITORIA
INFLUISCE SOLTANTO SULLA POSSIBILITÀ DI INTRODURRE AZIONI ESECUTIVE E SUI GIUDIZI DI COGNIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Firenze, Pres. Delle Vergini – Rel. Gerace | 09.09.2022 | n.1950
SOVRAINDEBITAMENTO: IL CREDITORE FONDIARIO NON PUÒ PROSEGUIRE L’AZIONE ESECUTIVA
LO SPECIALE PRIVILEGIO NON OPERA NELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER L. 3/2012
Decreto | Tribunale Udine, Giudice Gianmarco Calienno | 26.02.2021 |
VIENE MENO L’INTERESSE AD AGIRE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO
Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Onorario, dott.ssa Rossana Ciccone | 11.01.2021 | n.1
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