In tema di ripetizione dell’indebito, la domanda richiede che il rapporto di c/c si sia concluso e che la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, inserendo nel computo anche gli interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto.
Viceversa, quando il rapporto bancario è ancora in essere alla data di introduzione del giudizio, la domanda di ripetizione è inammissibile, potendosi in questo caso proporre soltanto una domanda di accertamento di eventuali nullità negoziali e di ricostruzione del saldo di dare ed avere ad una determinata data.
A tal fine, l’attore in ripetizione che alleghi la mancata valida pattuizione dell’interesse debitore e la nullità di clausole negoziali, ovvero l’applicazione di condizioni economiche diverse da quelle pattuite., è onerato di dar prova dell’assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale, giacché è attraverso tale scritto che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa.
Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Pasquale Velleca, con la sentenza n. 990 del 15 maggio 2023, con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione dell’indebito verso la banca essendo la medesima stata presentata quando il rapporto bancario era ancora in essere.
Al contempo sono state rigettate anche le altre domande di accertamento delle nullità, per presunta applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e illegittima applicazione di interessi anatocistici, in quanto non assolto l’onere della prova gravante sul correntista ricorrente, non avendo il medesimo depositato in giudizio il contratto di riferimento.
Le spese di lite hanno seguito la soccombenza.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CIÒ IN QUANTO LA DOMANDA DI ACCERTAMENTO È STRUMENTALE ALL’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI CONDANNA
Sentenza | Tribunale di Benevento, Giudice Onorario di Pace, Avv. Rosario Molino | 01.06.2023 | n.1242
RIPETIZIONE INDEBITO: L’AZIONE PUO’ ESSERE ESERCITATA SOLO DOPO L’ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE
IN COSTANZA DI RAPPORTO NON SI CONFIGURANO PAGAMENTI RIPETIBILI
Sentenza | Corte d’Appello di Campobasso, Pres. D’Errico – Rel. Spinelli | 06.05.2021 | n.158
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PRESCRIZIONE DECORRE DAL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO NULLO
L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ RETROAGISCE FINO A QUELLA DATA
Sentenza | Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo | 13.01.2021 | n.22
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