Segnalato dall’Avv. Rossella Forgione con nota di accompagnamento
Con la sentenza n. 12832 dell’11 settembre 2023, il Tribunale di Roma ha rigettato le domande dell’attrice verso la banca per i bonifici fraudolenti eseguiti tramite home banking a valere del suo c/c, previa duplicazione della SIM telefonica e, riconoscendo il concorso di colpa della cliente sulla base di un motivato ragionamento presuntivo, ha condannato la compagnia telefonica (chiamata in causa dalla banca; ad essa l’attrice aveva poi esteso la domanda) a risarcire il 50% del danno.
Il Giudice, dopo una ricognizione della normativa applicabile (pp. 11-15), ha escluso la responsabilità in capo alla banca per avere questa provato “di aver usato un elevato grado di diligenza nell’adempimento dei propri oneri e… dimostrato, con sufficiente grado di attendibilità giuridica, l’inadempimento degli obblighi del cliente dovuto a frode, dolo o colpa grave” (p. 15) e precisamente, ha ritenuto provate:
a) la regolarità formale delle operazioni che sono state “correttamente autenticate, registrate e contabilizzate, oltreché eseguite secondo un sistema di autenticazione a due fattori supportato dalla certificazione UNI CEI ISO IEC 27001:2017… da cui si evince l’elevato livello di sicurezza dello strumento di pagamento” (sentenza, p. 15); ciò in base alle risultanze dei file di log prodotti (da ritenersi attendibili vista la genericità delle contestazioni avversarie) e confermato dalla CTU (sentenza, pp. 15-16);
b)l’adozione delle “misure più idonee a garantire la tutela della cliente e ad evitare l’utilizzo abusivo dello strumento di pagamento da parte di terzi non autorizzati, dapprima tramite una rilevante campagna informativa antifrode; poi, tramite l’adozione di un sistema di autenticazione a due fattori… e l’utilizzo di un sistema informativo idoneo a comunicare in tempo reale alla cliente le operazioni gestorie e le movimentazioni del conto corrente, i cui allert del 26-2-2019 sono stati ignorati” (sentenza, pp. 20-21);
Il Tribunale ha, poi, accertato la colpa grave della cliente per avere comunicato le credenziali ed ignorato il contenuto degli sms ricevuti che avrebbero dovuto allertarla ed indurla ad avvisare la banca (sentenza, p. 20); il Giudice ha, infatti, ritenuto provato per presunzione che la stessa “in data 26-02-2019, contattata dall’autore della truffa, abbia incautamente comunicato i dati indispensabili per accedere all’home banking e rendere operativa l’APP di sull’iPhone 6, da cui sono stati disposti gli ordini di bonifico… [precisamente abbia] comunicato in tempo reale al phisher il codice OTP 237412, nonché le credenziali statiche (Userid e Pin)”, e tale deduzione è stata formulata sulla base dei seguenti fatti accertati:
– la ricezione da parte dell’attrice, il 26 febbraio, del messaggio sms contenente il codice OTP necessario per concludere l’enrollment dell’app da parte dei truffatori su un dispositivo diverso da quello sul quale era stata eseguita, il giorno prima, la stessa operazione da parte dell’attrice (ivi, pp. 16-17);
– l’immediato inserimento del codice da parte dei truffatori e la ricezione da parte dell’attrice di un altro sms contenente l’avviso del buon fine dell’operazione (ivi);
-la duplicazione della sim avvenuta solo successivamente, in data 28 febbraio (sentenza, p. 17).
Infine, è stata riconosciuta la concorrente responsabilità della società chiamata in causa per “l’omessa verifica dell’identità del richiedente la sostituzione, causalmente connessa con l’esecuzione delle operazioni disconosciute” (sentenza, p. 21), in quanto è stato ritenuto che l’obbligo di identificazione del cliente non sussiste solo al momento dell’instaurazione del rapporto ex art. 55 del D.lgs. n. 259/2003, ma anche in caso di sostituzione, come “si evince senza ombra di dubbio dalla disposizione di cui all’art. 1 c. 46 della l. n. 124 del 2017” (sentenza, pp. 22-23).
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RILEVANTE L’IMPRUDENTE E NEGLIGENTE COMPORTAMENTO DEI DANNEGGIATI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Vannucci | 13.03.2023 | n.7214
HOME BANKING – TRUFFA: IL CLIENTE NEGLIGENTE NON HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DA PARTE DELLA BANCA
IL SOLO DISCONOSCIMENTO DELLE OPERAZIONI FRAUDOLENTE NON GIUSTIFICA LE RICHIESTE RESTITUTORIE
Ordinanza | Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò | 26.04.2022 |
LA POSSIBILITÀ DELLA SOTTRAZIONE DEI CODICI DEL CORRENTISTA, ATTRAVERSO TECNICHE FRAUDOLENTE, RIENTRA NELL’AREA DEL RISCHIO DI IMPRESA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. De Marzo | 03.02.2017 | n.2950
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