Il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione civ., Sez. III, Pres. Rubino – Rel. Rossi, con l’ordinanza n. 23780 del 3 agosto 2023.
Più precisamente, nella parte motivazionale dell’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha chiarito che «proposti contro la stessa sentenza sia il ricorso per revocazione che il ricorso per cassazione, qualora la sentenza stessa sia annullata in accoglimento del ricorso per cassazione, diventa inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione precedentemente proposto contro la sentenza che abbia rigettato la richiesta di revocazione, in quanto la sentenza che giudica sulla domanda di revocazione è travolta dall’annullamento della sentenza revocanda, e a maggior ragione ciò vale se la pronunzia di annullamento della sentenza revocanda sia stata già pronunziata dalla Corte quando sia proposto il ricorso per cassazione contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione, poichè difetta l’interesse della parte ricorrente ad una ulteriore pronuncia di legittimità».
Nel caso di specie, la cassazione della sentenza di appello, con rimessione al giudice di primo grado, ha travolto, quale “atto dipendente” dalla sentenza cassata, la sentenza di revocazione (rescindente e rescissoria) o di rigetto della revocazione resa sulla medesima sentenza d’appello.
Pacifico l’intervenuto annullamento, in ragione del favorevole esito del ricorso per cassazione, della sentenza della Corte di appello, è stato dichiarato inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione diretto avverso la sentenza di rigetto della revocazione spiegata avverso la stessa sentenza, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
L’ONERE DELLA PROVA DELLA SUA OSSERVANZA RICADE SULLA PARTE IMPUGNANTE A PENA DI INAMMISSIBILITÀ
Ordinanza | Cass. civ., Sez. III, Pres. De Stefano – Rel. Giaime Guizzi | 13.07.2023 | n.20054
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