L’ammortamento alla francese non produce una capitalizzazione di interessi, poichè questi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi e che, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota per interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi, anch’essa predeterminata.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Imperia, Giudice Alessandro Cento, con la sentenza n. 304 del 9 maggio 2023, con la quale è stata rigettata la domanda degli attori verso la banca volta ad accertare, tra gli altri motivi, la nullità, per indeterminatezza, della clausola contrattuale con cui si conveniva il rimborso del capitale e degli interessi secondo il metodo dell’ammortamento progressivo (o francese), perché l’applicazione di tale metodo avrebbe potuto determinare un indebito anatocismo ovvero mascherare l’addebito di un tasso di interessi superiore a quello nominale convenuto inter partes.
Il Tribunale ha ritenuto che l’ammortamento alla francese non producesse una capitalizzazione degli interessi in quanto questi ultimi vengono calcolati soltanto sulla quota capitale via via decrescente.
Applicando il principio di diritto già menzionato, il Giudice ha rigettato la domanda e condannato gli attori alla rifusione, in favore della banca, delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SOLO SUL CAPITALE RESIDUO SENZA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DI QUELLI GIÀ CORRISPOSTI
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Caterina Rizzotto | 02.05.2023 | n.1050
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA
OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750
LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1
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