In tema di esdebitazione dell’incapiente, non sussiste il requisito della meritevolezza allorquando sussiste la precisa scelta “indirizzare” l’inadempimento solo esclusivamente nei confronti di un unico creditore, l’Erario, così sottraendosi alle obbligazioni tributarie e fiscali, – il cui adempimento costituisce un preciso dovere costituzionalmente sancito (art. 53 Cost.), – e favorendo invece gli ulteriori creditori, in totale spregio del principio di par condicio creditorum, che costituisce un principio cardine per la gestione delle crisi.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ivrea, Giudice Alessandro Petronzi, con l’ordinanza dell’01 agosto 2023, con la quale è stata rigettata la richiesta di esdebitazione formulata dal debito in quanto rienuta non meritevole di accoglimento.
Il Tribunale torinese ha precisato che la procedura di esdebitazione del debitore incapiente risulta ancorata alla rigorosa verifica della sussistenza del presupposto della meritevolezza del debitore, intesa come prudenziale contegno del debitore nell’assumere il carico debitorio, tale da non generare un aggravamento del proprio stato di sovraindebitamento, e cioè come diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni.
Nel caso di specie è stato rilevato che il debitore non potesse considerarsi in una situazione di incolpevole sovraindebitamento, atteso che, proprio dall’esame dei menzionati report dei debiti fiscali accumulati, se ne poteva trarre una reiterata attitudine del debitore, manifestata con continuità per anni (ed anche in epoca successiva al periodo evidenziato dal professionista nella attestazione), ad omettere gli adempimenti fiscali, ed il conseguente versamento degli oneri fiscali e contributivi (irpef, IVA, ritenute acconto per i dipendenti, etc.), previsti dalla legge, il tutto a discapito di un unico creditore, vale a dire lo Stato, nelle sue varie articolazioni.
Pertanto, ritenuto insussistente il requisito della meritevolezza, l’istanza di esdebitazione è stata respinta e il procedimento dichiarato estinto.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOVRAINDEBITAMENTO: L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE IMPEDISCE LE AZIONI CAUTELARI O ESECUTIVE
CIÒ FINO A QUANDO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DIVENTI DEFINITIVO
Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Eleonora Polidori | 15.04.2022 | n.503
SOVRAINDEBITAMENTO: LA PENDENZA DELLA PROCEDURA NON PRECLUDE DI AGIRE IN VIA MONITORIA
INFLUISCE SOLTANTO SULLA POSSIBILITÀ DI INTRODURRE AZIONI ESECUTIVE E SUI GIUDIZI DI COGNIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Firenze, Pres. Delle Vergini – Rel. Gerace | 09.09.2022 | n.1950
SOVRAINDEBITAMENTO: IL CREDITORE FONDIARIO NON PUÒ PROSEGUIRE L’AZIONE ESECUTIVA
LO SPECIALE PRIVILEGIO NON OPERA NELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER L. 3/2012
Decreto | Tribunale Udine, Giudice Gianmarco Calienno | 26.02.2021 |
L’INTERESSE GIURIDICAMENTE TUTELATO DEL CREDITORE SUSSISTE GIÀ AL MOMENTO DELL’APERTURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Caiazzo | 26.07.2023 | n.22616
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