In tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell’originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l’esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione civ., Sez. III, Pres. De Stefano – Rel. Rossi, con l’ordinanza n. 23959 del 7 agosto 2023, con la quale è stato rigettato il motivo di ricorso che adombrava l’inammissibilità della domanda di accertamento della autografia della firma apposta su cambiali in conseguenza della mancata produzione degli originali dei titoli recanti la contestata sottoscrizione.
Secondo la Suprema Corte, infatti, non è “in iure corretta la prospettazione della ricorrente, la quale ascrive all’omissione allegativa dell’originale una (insussistente) efficacia preclusiva del vaglio di merito in ordine alla paternità della scrittura, e ciò tanto più nella concreta vicenda processuale in esame, in cui gli originali delle cambiali non erano in disponibilità dell’opposta poichè sottoposti a sequestro in un procedimento penale (circostanza di cui dà conto la sentenza impugnata: pag. 5, primo capoverso)”.
Il ricorso è stato rigettato con non luogo a provvedere per le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON VI PUÒ ESSERE ALCUN APPREZZAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Varani, Rel. Nardozza | 14.11.2022 | n.3588
IN MANCANZA, NON È POSSIBILE L’UTILIZZAZIONE IN GIUDIZIO DELLA SCRITTURA PRIVATA DISCONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Maria Giovanna De Marco | 12.04.2023 | n.653
TALE ONERE NON È ASSOLTO MEDIANTE LA LORO ALLEGAZIONE AD UNA PERIZIA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesco Lupia | 23.06.2023 | n.825
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