Il rilievo officioso della nullità del contratto implica non solo l’indicazione della stessa alle parti, ma pure lo svolgimento del contraddittorio tra di loro, destinato al compimento non della sola attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cirillo – Rel. Giaime Guizzi, con l’ordinanza n. 25849 del 05 settembre 2023.
Il caso riguardava il ricorso in cassazione presentato da una società nei confronti di un’azienda sanitaria locale, avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva negato la remunerabilità dell’assistenza resa, rilevando, d’ufficio, la nullità del contratto per essere inesistente tra le parti, dal momento che non risultava prodotto in giudizio l’accordo negoziale in forza del quale la società ricorrente avrebbe erogato le prestazioni.
Tale nullità, tuttavia, era stata riconosciuta dal giudice di appello quando le parti non l’avevano nè sollevata nè contestata ex art. 115 c.p.c., senza avvedersi che tale eccezione non aveva costituito oggetto del thema decidendum e senza rimettere la causa sul ruolo per consentirne la produzione nel rispetto del contraddittorio.
La ricorrente rilevava che la nullità del contratto non era stata contestata in primo grado dalla ASL, la quale non l’aveva posta a fondamento della propria domanda, avendo, anzi, confermato l’esistenza di una pattuizione scritta disciplinante il rapporto tra l’erogatore ed essa PA.
La Suprema Corte di Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, ha affermato che il rilievo officioso della nullità del contratto implica non solo l’indicazione della stessa alle parti, ma pure lo svolgimento del contraddittorio tra di loro, destinato al compimento non della sola attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria.
Pertanto, il Giudice di secondo grado avrebbe dovuto, sollecitare il contraddittorio delle parti in ordine all’assenza di “allegazione e prova” relativamente all’effettiva esistenza (o meno) di tale accordo scritto, consentendo, al riguardo, lo svolgimento di attività assertiva e probatoria.
Per tali motivi, il ricorso è stato accolto con rimessione alla Corte di Appello, in diversa composizione personale, per la decisione nel merito oltre che per le spese processuali.
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