In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all’eventuale accoglimento della domanda revocatoria.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Sestini, con l’ordinanza n. 8447 del 24 marzo 2023, con la quale è stato rigettato il terzo motivo di ricorso che riguardava la statuizione con cui la Corte d’Appello aveva rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del coniuge non debitore, affermando che la partecipazione della stessa al giudizio non risultava ingiustificata, pur in difetto di una situazione di litisconsorzio necessario, atteso che, mediante la revoca del fondo patrimoniale anche la consistenza del patrimonio immobiliare di quest’ultima avrebbe subito una variazione e disponendone la condanna al pagamento delle spese di lite.
I ricorrenti censuravano il “ragionamento” della Corte, ribadendo che il coniuge non debitore era assolutamente privo di legittimazione passiva, non avendo patrimonio immobiliare alcuno ed essendo i beni costituiti nel fondo patrimoniale intestati solo al marito.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “la legittimazione passiva rispetto alla domanda di revoca di un fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, stante la necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito e sussistendo, anche rispetto al coniuge non proprietario, un interesse alla partecipazione al giudizio, in quanto lo stesso è comunque beneficiario dei frutti destinati a soddisfare i bisogni della famiglia”.
Pertanto, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso.
Il ricorso è stato respinto ed i ricorrenti condannati in solido alle spese di lite.
REVOCATORIA DEL FONDO PATRIMONIALE E LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CONIUGE NON DEBITORE
SUSSISTE NEI CASI DI GIUDIZI PROMOSSI DAL CREDITORE PERSONALE DI UNO DEI CONIUGI PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELL’ATTO DI COSTITUZIONE DI UN FONDO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI – 3 civ., Pres. Frasca – Rel. Porreca | 20.01.2020 | n.1141
È CONFIGURABILE UN INTERESSE DEL CONIUGE NON PROPRIETARIO ALLA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Di Virgilio – Rel. Amatore | 29.03.2019 | n.8978
REVOCATORIA FONDO PATRIMONIALE: SUSSISTE IL LITISCONCORZIO NECESSARIO DI ENTRAMBI I CONIUGI
IL VINCOLO DI DESTINAZIONE IMPRESSO DALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE HA NATURA REALE
Sentenza | Cassazione civile, terza sezione | 18.10.2011 | n.21494
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