L’opposizione del socio di società di persone, avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, si configura sempre come opposizione all’esecuzione, in quanto attiene a una condizione dell’azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest’ultimo.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cirillo – Rel. Porreca, con l’ordinanza n. 10715 del 20 aprile 2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso non avendo parte ricorrente allegato nè documentato se e nel caso come il Tribunale avesse qualificato l’opposizione.
Infatti, per il principio dell’apparenza, il regime d’impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice “a quo” abbia dato all’azione proposta in giudizio, quand’anche si contesti quest’ultima.
In mancanza della specificazione e, se necessario, dimostrazione in ricorso di questo essenziale fatto processuale, non è possibile decidere, trattandosi di circostanza decisiva.
Ne è discesa la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 e il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche ex art. 360-bis c.p.c., n. 1.
Le spese hanno seguito la soccombenza.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE ESECUZIONE: IL DEBITORE NON PUÒ FAR VALERE FATTI ANTECEDENTI AL TITOLO ESECUTIVO
DEVONO ESSERE FATTI VALERE CON OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Attilio Burti | 26.10.2021 |
LE DEDUZIONI POTRANNO RIGUARDARE SOLTANTO L’EFFICACIA DEL TITOLO O COMUNQUE FATTI CHE SI SIANO VERIFICATI POSTERIORMENTE ALLA SUA FORMAZIONE
Sentenza | Tribunale di Paola, Giudice Luigi Varrecchione | 05.06.2023 | n.475
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