Provvedimento segnalato dalla Dott.ssa Silvana Mascellaro con nota di accompagnamento
La C.M.S. altro non è se non la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma. E la stessa commissione non può ritenersi nulla perché la relativa clausola è priva di causa, giacché “la commissione di massimo scoperto pur essendo collegata agli interessi opera su un piano diverso – avendo quale funzione quella di costituire la controprestazione per il rischio crescente che la banca si assume in proporzione dell’ammontare dell’utilizzo dei fondi – ed è legittima qualora adeguatamente pubblicizzata nel rispetto della previsione dell’art. 16 T.U. Bancario” (Trib. Palermo 6 ottobre 2006 n° 3885).
Per il calcolo del TEG contrattuale, ai fini della verifica di un eventuale superamento dei limiti imposti dalla normativa antiusura del tasso interesse pattuito nei contratti, occorre applicare le istruzioni di Banca d’Italia tempo per tempo vigenti, considerate quali normativa secondaria di natura tecnica vincolante.
IL FATTO
Il Tribunale di Trapani ha emesso la sentenza n. 655/2023 del 22.09.2023 in un’azione di accertamento negativo del credito e ripetizione di indebito intrapresa da un correntista.
PER LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO
Il Tribunale trapanese ha stabilito che la commissione di massimo scoperto non può essere ritenuta nulla per nullità di causa della clausola con cui viene pattuita.
Il Magistrato ha condiviso quanto già esposto dal Tribunale di Palermo con sent.n. 3885 del 6.10.2006, facendone proprio il nerbo: “la commissione di massimo scoperto pur essendo collegata agli interessi opera su un piano diverso -avendo quale funzione quella di costituire la controprestazione per il rischio crescente che la banca si assume in proporzione dell’ammontare dell’utilizzo dei fondi- ed è legittima qualora adeguatamente pubblicizzata nel rispetto della previsione dell’art.16 T.U. Bancario”.
PER LA VERIFICA DEL TEG CONTRATTUALE
Il Tribunale siciliano ha fatto chiarezza in merito alla validità delle Istruzioni della Banca d’Italia per la determinazione del TEG, precisandone la sede “contrattuale”, dunque limitando la quaestio all’usura originaria, per la verifica della eventuale usurarietà del tasso pattuito.
Il Magistrato ha precisato, inoltre, la natura di “normativa secondaria di natura tecnica vincolante per il presente giudizio” delle Istruzioni della Banca d’Italia.
Infine, il Tribunale rilevando che il Ctu ha effettuato la verifica anche dell’usurarietà sopravvenuta, dichiara che “le risultanze della Ctu in ordine all’usura sopravvenuta non possono, però, essere utilizzate nel caso di specie, alla luce dell’orientamento della Cassazione a Sezioni unite che ha sancito l’irrilevanza dell’eventuale sforamento del tasso soglia in corso di rapporto”.
Specificamente, secondo la Cassazione a Sezioni Unite, è irrilevante l’eventuale sforamento del tasso soglia in corso di rapporto. Infatti, “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n.108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”), principio di diritto da ritenersi applicabile anche al rapporto di conto corrente (cfr. Trib. Milano 27.09.2019, n. 8688)”.
La domanda della correntista è stata parzialmente accolta con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DEVE ESSERE OGGETTO DI CALCOLO SEPARATO
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Grassi | 28.06.2021 | n.90
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: LEGITTIMA SE SUFFICIENTEMENTE DETERMINATA
LA CLAUSOLA DEVE INDICARE: PERCENTUALE DEL PRELIEVO, CONDIZIONI, PERIODICITÀ ADDEBITO E BASE DI CALCOLO
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 27.02.2018 | n.361
CMS: VALIDA SE PATTUITI TUTTI GLI ELEMENTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARLA
LA CLAUSOLA DEVE PRECISARE PERCENTUALE, BASE DI CALCOLO, CRITERI E PERIODICITÀ DI ADDEBITO
Sentenza | Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati | 24.02.2016 | n.264
CMS: NULLA SE NON ESPRESSAMENTE INDICATA NEL CONTRATTO E NON SUFFICIENTEMENTE DETERMINATA
VANNO SPECIFICATE LA PERCENTUALE ED IL VALORE SUL QUALE DOVESSE ESSERE CALCOLATA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Amatore | 20.06.2022 | n.19825
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