Nel caso in cui la società contro la quale sia stata intentata un’azione revocatoria ordinaria sia stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado, e l’impugnazione della sentenza sia stata notificata al suo liquidatore, il giudice d’appello è tenuto a ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci subentranti nei rapporti giuridici facenti capo alla suddetta società, quali litisconsorti necessari rispetto al creditore e al soggetto acquirente del bene oggetto del contratto della cui inefficacia si tratta.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Condello, con l’ordinanza n. 5816 del 27 febbraio 2023.
Nel caso di specie la ricorrente lamentava che la sentenza gravata, seppure corretta nella parte in cui affermava che la cancellazione dal registro delle imprese comportasse la perdita in capo alla società estinta della legittimazione sostanziale e processuale trasferitasi in capo ai soci, non avesse tenuto conto che nella fattispecie in esame si verteva in ipotesi di azione revocatoria presupponente la necessaria partecipazione al giudizio dei soggetti che avevano posto in essere l’atto dispositivo e, quindi, anche del debitore alienante. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., e non decidere nel merito la causa.
La Suprema Corte ha accolto la doglianza ritenendola fondata; ha, infatti, osservato che “in tema di azione revocatoria, il creditore non perde il proprio interesse ad agire ove la società debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese, atteso che il primo può conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto pendente societate, anche dopo tale estinzione, dovendosi intendere legittimati passivi alla corrispondente domanda di accertamento i singoli soci, i quali, se quella vicenda societaria non abbia determinato il venir meno di ogni rapporto, attivo o passivo, facente capo all’ente estinto, gli succedono nei medesimi rapporti, così da rispondere delle sue obbligazioni, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso della sua attività, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente”.
Pertanto, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio.
Gli Ermelinni hanno inoltre precisato che “l’omessa notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull’ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata”. Pertanto, “al fine di evitare una nullità rilevabile anche di ufficio nei gradi successivi, il giudice dell’impugnazione deve ordinare l’integrazione del contraddittorio anche quando il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato o presupposto nell’atto di gravame”.
Di conseguenza, la decisione nel merito a contraddittorio non integro ha determinato la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
La Suprema Corte, dunque, ha cassato con rinvio alla Corte d’Appello al fine di provvedere al suo complessivo riesame, attenendosi al principio sopra richiamato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
VA PROVATA LA VOLONTÀ DELLE PARTI DI LEDERE LA CONSISTENZA PATRIMONIALE DEI CREDITORI
Sentenza | Corte d’Appello di Perugia, Pres. Matteini – Rel. Paini | 23.05.2023 | n.360
NON OCCORRE LA CONSAPEVOLE VOLONTÀ DI PREGIUDICARE LE RAGIONI CREDITORIE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano- Rel. Guizzi | 27.02.2023 | n.5812
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/azione-revocatoria
REVOCATORIA: IL CREDITORE GARANTITO DA MUTUO IPOTECARIO NON PUÒ ESERCITARE L’AZIONE EX ART. 2901 CC
L’ESCLUSIONE DEL RIMEDIO È GIUSTIFICATA DALLA POSSIBILITÀ PER IL CREDITORE DI AGIRE ESECUTIVAMENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Russo | 17.03.2023 | n.7876
LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA DELL’ATTO DISPOSITIVO GIOVA OPE LEGIS AL CESSIONARIO DEL CREDITORE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rossetti | 23.06.2022 | n.20315
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