Con riferimento alla pretesa mancanza dell’Indicatore Sintetico di Costo, va osservato che la mancanza del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG/ISC) non rappresenta una causa di nullità del contratto ma può assumere rilievo solo come inadempimento del dovere di corretta e completa informazione da parte della Banca e, laddove fatta valere, può tradursi in una mera responsabilità risarcitoria a carico di quest’ultima.
Infatti, l’eventuale mancanza dell’ISC non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma soltanto l’erronea rappresentazione del suo costo totale, comunque ricavabile dalla somma degli oneri e delle singole voci di costo indicati nel contratto, come affermato dalla Suprema Corte secondo cui: “in tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l’applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest’ultima (Cass. 4597/23; Cass. 39169/21).
Ne consegue che anche una erronea indicazione dell’I.S.C./T.A.E.G. in un contratto bancario non integra una ipotesi di nullità contrattuale e costituisce, eventualmente, violazione di una regola di comportamento, da cui discende una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.
L’ISC, infatti, non rappresenta una essenziale “regola di validità” del contratto, ma costituisce un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, con sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale, avente cioè lo scopo di porre il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito prima di accedervi, e non incide nè sul contenuto della prestazione a carico del cliente, in quanto non rappresenta un ulteriore tasso o costo dell’operazione, nè sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, che sono definite dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali. Ai fini risarcitori, è onere del cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, onere che, nel caso di specie, non è stato assolto.
Così si è espressa la Corte di Appello di Venezia, Pres. Rel. Caterina Passarelli con la sentenza n. 975 del 02/05/2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO ISC/TAEG: LA MANCATA INDICAZIONE NON DETERMINA L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO
NON SI APPLICA L’ART. 117 TUB
Sentenza | Corte di Appello di Genova, Pres. Castiglione – Rel. Di Maggio | 24.01.2023 | n.74
NON SI APPLICA LA NULLITÀ EX ART. 117, CO. 6, TUB
Sentenza | Giudice Aldo Aratro | 17.01.2023 | n.613
ISC –MUTUO: HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA
INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-ha-funzione-esclusivamente-informativa
AL PIÙ, IL MUTUATARIO PUÒ INVOCARE LA TUTELA RISARCITORIA-PRECONTRATTUALE PER NON AVER POTUTO CONTRARRE ALTRO PRESTITO A CONDIZIONI MIGLIORI
Sentenza | Tribunale Di Cremona, Giudice Daniele Moro | 06.07.2021 | N.348
L’ISC NON COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE
SVOLGE UNA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA IN ORDINE AL CONTENUTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo | 03.01.2021 | n.2
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno