In caso di estinzione anticipata del finanziamento, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto soltanto ad una riduzione dei costi recurring e non di quelli up front.
I primi corrispondono alle spese legate alla durata del rapporto di credito, mentre i secondi sono riconducibili ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari.
I costi “up front”, dunque, dal momento che si tratta di costi che concernono le spese di gestione della pratica e quindi relativi ad attività che esauriscono la loro funzione prima o contestualmente alla stipula del contratto, non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Questo il principio espresso dall’Ufficio del Giudice di Pace di Agrigento, Dott. Josefina Maria Borgia, con la sentenza n. 755 del 29 giugno 2023, con la quale è stata rigettata la domanda proposta da parte attrice che lamentava, avendo proceduto all’estinzione anticipata del prestito, che la finanziaria le avesse rimborsato soltanto i costi “recurring”.
La domanda volta a ricevere il rimborso di tutti costi, anche quelli up front, è stata rigettata e le spese di giudizio compensate alla luce dei numerosi interventi giurisprudenziali susseguitisi in materia.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESTINZIONE ANTICIPATA FINANZIAMENTO: RIMBORSABILI I SOLI COSTI C.D. RECURRING
LA SENTENZA LEXITOR NON PREVALE SUL DIRITTO INTERNO
Sentenza | Giudice di Pace di Dolo, Giudice Maria Ignazia Masala | 06.04.2022 | n.33
LA SCELTA DEL LEGISLATORE DI LASCIARE IN PIEDI LA DISTINZIONE TRA COSTI “UP-FRONT” E “RECURRING” NON AMMETTE DIVERSE INTERPRETAZIONI “ADEGUATRICI”
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Luigi Enrico Calabrò | 28.04.2022 | n.228
“LEXITOR”: IL LEGISLATORE CHIUDE IL “CASO”
LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL “DECRETO SOSTEGNI – BIS” RECEPISCE L’ORIENTAMENTO DEI GIUDICI DI LUSSEMBURGO SENZA EFFETTI RETROATTIVI
Decreto Legge | 22.07.2021 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lexitor-il-legislatore-chiude-il-caso
PER I CONTRATTI ANTE 25 LUGLIO 2021 VIGE ANCORA LA DISTINZIONE TRA COSTI UP FRONT E RECURRING
Sentenza | Giudice di Pace di Catania, dott. Pancrazio Claudio Gullotta | 07.01.2022 | n.18
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