Non è possibile sostenere che attraverso l’utilizzo di un piano di ammortamento alla francese a rata costante, la Banca mutuante abbia effettuato una illegittima capitalizzazione, con conseguente maggiorazione degli interessi corrispettivi pattuiti, da cui discenderebbe un illegittimo effetto anatocistico ex art. 1283 c.c..
Difatti, secondo il costante orientamento di questo Tribunale, il piano di ammortamento alla francese non determina di per sé alcun effetto anatocistico derivante da una illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti.
Ciò in quanto la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un’illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull’ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Ragione per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare, né direttamente, né indirettamente, alcun effetto anatocistico vietato dall’art. 1283 c.c.
In realtà, la peculiarità dell’ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all’italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.
In conclusione, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all’art. 1194 c.c. dal momento che prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l’imputazione dei pagamenti agli interessi piuttosto che al capitale.
Un’indebita capitalizzazione degli interessi non si verifica nemmeno a cagione del fatto che gli interessi di mora sono dovuti su tutte le somme maturate e non pagate e, quindi, anche sulla quota degli interessi corrispettivi delle rate scadute e non pagate.
Questa è una parte testuale della motivazione espressa dal Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile con la sentenza n. 6523 del 26 aprile 2023.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SOLO SUL CAPITALE RESIDUO SENZA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DI QUELLI GIÀ CORRISPOSTI
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Caterina Rizzotto | 02.05.2023 | n.1050
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA
OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750
LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON REALIZZA ANATOCISMO
IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO SULLA QUOTA CAPITALE PER OGNI SINGOLA RATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Daniela Galazzi | 24.01.2022 | n.82
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