Provvedimento segnalato dall’ Avv. Stefano Serrini del foro di Ancona
In sede di opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615, I comma, c.p.c. l’opponente – debitore principale eccepiva, oltre ad altri rilievi, la sussistenza di usura pattizia con riferimento ai contratti di mutuo fondiari attivati dalla Banca opposta che aveva incardinato procedura espropriativa immobiliare con superamento del tasso soglia ex L. 108/1996 per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza della commissione per l’estinzione anticipata del mutuo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Perugia, Giudice Elena Stramaccioni con la sentenza n.1508 del 05.10.2023.
Il debitore principale eccepiva il superamento del tasso soglia rilevando una asserita usura pattizia originaria dei contratti di mutuo fondiario attivati dalla Banca mediante l’inclusione, tra le remunerazioni gravanti sul cliente a qualsiasi titolo ed utili ai fini della verifica della usurarietà, della commissione per estinzione anticipata.
Il Tribunale ribadiva il consolidato principio secondo il quale il rispetto del tasso-soglia con riferimento al tasso di interesse moratorio pattuito in contratto andrà effettuato raffrontando separatamente ed autonomamente detto tasso con le soglie di usura, secondo il meccanismo delineato dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ., Sez. Un. 18 settembre 2020 n. 19597, evidenziando che la circostanza che l’interesse moratorio non sia ricompreso nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Muovendo da tale presupposto, rilevava come nella presente fattispecie il tasso soglia non poteva essere considerato superato alla luce delle risultanze contabili, integralmente riportate nei passaggi motivazionali della sentenza, attraverso una comparizione tra quanto pattuito nei contratti di mutuo fondiario con il tasso soglia vigente all’epoca della sottoscrizione di detti contratti indicato nei Decreti Ministeriali emessi per la rilevazione dei tassi effettivi medi globali.
Il Tribunale ha ritenuto non condivisibile l’assunto dell’opponente secondo il quale, ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, andrebbe ricompreso nel Taeg anche la commissione per estinzione anticipata, in quanto ai fini della determinazione del tasso effettivo, non si deve tenere in considerazione la commissione prevista in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, posto che tale commissione, in quanto voce di costo meramente eventuale, a mera discrezione del mutuatario, non è collegata all’erogazione del credito.
A sostegno di tale assunto rileva che assumere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza della commissione per l’estinzione anticipata del mutuo, significherebbe sostenere una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione: la funzione della commissione per l’estinzione anticipata non è infatti quella di remunerare l’erogazione del credito, come gli interessi corrispettivi, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche di per sé negative derivanti dall’estinzione anticipata del debito da restituzione, nell’ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto.
Si tratta, dunque, del costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito evitando, così, il pagamento degli interessi futuri e non è dunque collegata alla erogazione del credito (cfr.Cass. n. 7352/2022)
In ragione di tali rilievi, il Tribunale ha rigettato l’opposizione a precetto dispiegata dal debitore principale, con condanna alle spese in favore della Banca del grado di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DEVE ESSERE OGGETTO DI CALCOLO SEPARATO
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Grassi | 28.06.2021 | n.90
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USURA BANCARIA: LE SEZIONI UNITE METTONO FINE AL DIBATTITO SULLA RILEVANZA DELLA CMS ANTE 2010
AI FINI DEL RAFFRONTO AL TASSO SOGLIA ANDRÀ CONSIDERATA SOLO L’EVENTUALE ECCEDENZA TRA LA CMS PRATICATA E LA CMS SOGLIA
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