In tema di contratti bancari, la clausola floor persegue un interesse legittimo, ossia quello di garantire al mutuante una remunerazione predeterminata per il servizio offerto al cliente -anche in caso di rilevante diminuzione dell’Euribor, e al contempo può risultare economicamente vantaggiosa anche per il mutuatario. Un interesse meritevole, si badi, non solo per l’intermediario, ma anche nella prospettiva dello stesso cliente, che consiste nel poter conseguire dall’intermediario la fissazione di un tasso di riferimento più basso, e così di un pricing nel complesso pin conveniente, di quello da questi ordinariamente praticato nei finanziamenti indicizzati puri; e ciò appunto grazie al valore dell’opzione floor prevista in contratto e che in questo modo il cliente implicitamente vende all’intermediario.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Tonon, con la sentenza n. 118 del 6 febbraio 2023.
Nel caso di specie, l’attrice eccepiva la nullità del contrano di mutuo per indeterminatezza, non essendo percepibile il costo effettivo del finanziamento a causa dell’adozione di un piano di ammortamento alla francese, e instava per la rideterminazione del piano di ammortamento con l’applicazione di interessi al tasso legale.
L’attrice lamentava, inoltre, l’illegittimità della clausola c.d. floor statuente un tasso d’interesse minimo al 3% annuo in quanto lesiva delle regole di trasparenza nonché determinante uno sbilanciamento del sinallagma in danno alla mutuataria, affermando il proprio diritto alla restituzione degli interessi illegittimamente versati.
Il Tribunale friulano ha affermato la validità del piano di ammortamento alla francese e ha specificato che la previsione nel contratto della clausola floor non aveva determinato alcuno squilibrio del sinallagma contrattuale, oltre ad essere una clausola chiara e approvata espressamente dalla cliente nell’ambito di un atto notarile e, dunque, non richiedente specifica approvazione.
Per tali motivi, anche la conseguente domanda di risarcimento danni è stata rigettata e l’attrice condannata alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: LA CLAUSOLA FLOOR È MERITEVOLE DI TUTELA
NON FA ASSUMERE AL CONTRATTO NATURA DI STRUMENTO FINANZIARIO; ESCLUSI GLI OBBLIGHI INFORMATIVI
Sentenza | Corte d’Appello di L’Aquila (Pres. Iannaccone; rel. Ciofani | 17.05.2021 | n.738
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-la-clausola-floor-e-meritevole-di-tutela
MUTUO: LA PREVISIONE DI UNA TASSO PREDETERMINATO NEL MINIMO CD. FLOOR DEVE RITENERSI VALIDA
LA CLAUSOLA NON INTEGRA UN DERIVATO IMPLICITO, AL CONTRARIO, RESTA LEGATA ALLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani | 28.03.2018 | n.95
ESSA STABILISCE SOLO UN LIMITE DEL TASSO DI INTERESSE DOVUTO
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte-Rel. Velotti | 28.10.2021 | n.2738
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