Il metodo “alla francese” comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l’applicazione dell’interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Firenze, Pres. Monti – Rel. Nannipieri, con la sentenza n. 765 del 14 aprile 2023, con la quale è stato rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado impugnata per “errata valutazione circa l’assenza di usura e l’indeterminatezza del tasso di interesse del mutuo“.
Parte attrice evidenziava, infatti, che dalla perizia di parte prodotta emergeva l’indeterminatezza del tasso, a causa del ricorso- per il rimborso del finanziamento- ad un piano di ammortamento cd. alla francese o a rate costanti, circostanza che avrebbe comportato un’incertezza – e quindi una violazione della determinatezza o determinabilità – tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento.
Secondo la Corte d’Appello toscana, al contratto di mutuo era allegato (e sottoscritto dalle parti) uno specifico e determinato piano di ammortamento, con rate di rimborso costanti composte da una quota capitale progressivamente crescente ed una quota interessi progressivamente decrescente.
Allineandosi alla giurisprudenza maggioritaria decretante la validità dell’ammortamento alla francese, i giudici di secondo grado hanno respinto l’appello integralmente, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON ESISTE ILLEGITTIMA CAPITALIZZAZIONE
NON DETERMINA DI PER SÉ ALCUN EFFETTO ANATOCISTICO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile | 26.04.2023 | n.6523
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SOLO SUL CAPITALE RESIDUO SENZA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DI QUELLI GIÀ CORRISPOSTI
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Caterina Rizzotto | 02.05.2023 | n.1050
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA
OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750
LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON REALIZZA ANATOCISMO
IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO SULLA QUOTA CAPITALE PER OGNI SINGOLA RATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Daniela Galazzi | 24.01.2022 | n.82
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