Commento redatto dalla Dott.ssa Silvana Mascellaro dello Studio Mascellaro Fanelli
In materia di contratti bancari, è valido il tasso di interesse pattuito nel contratto di conto corrente antecedente al contratto di apertura di credito in conto corrente, se quest’ultimo è privo della indicazione del tasso.
Infatti, il contratto di conto corrente si pone in rapporto di necessaria complementarietà con la concessione del fido avvenuta pochi giorni dopo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Trapani, Giudice dott. Carlo Salvatore Hamel, con la sentenza n. 680 del 9 ottobre 2023.
Accadeva che debitore e fideiussori proponevano opposizione a decreto ingiuntivo deducendo:
- la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per vizi attinenti all’omesso deposito, in sede monitoria, dell’atto di nomina del procuratore speciale della ricorrente;
- l’irregolarità formale del saldaconto, sulla base del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo;
- la nullità parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente, per omessa specificazione del tasso di interesse debitorio;
- la nullità della pattuizione sulla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza della relativa clausola.
Riguardo alla doglianza attinente alla nullità del tasso di interesse ex art. 117, comma 6 TUB dell’apertura di credito in conto corrente, il giudice affermava che seppur vero che la richiesta di apertura di credito non recava il tasso di interesse debitorio e gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, essendo stato lasciato in bianco lo spazio a tal fine deputato, tale tasso risultava comunque nel contratto di conto corrente bancario acceso dal debitore tre giorni prima del concesso affidamento.
Infatti il contratto di conto corrente si pone in rapporto di necessaria complementarietà con la concessione del fido.
Pertanto, il giudice revocava il decreto ingiuntivo, con condanna del debitore e dei suoi fideiussori al pagamento delle somme previste come tetto per le fidejussioni rilasciate, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTO CORRENTE: L’OMESSA O INESATTA INDICAZIONE DI ISC E TAEG NON COMPORTANO ALCUNA NULLITÀ
NON VENGONO APPLICATE SANZIONI DELL’ART.117 TUB
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 15.10.2021 | n.669
MUTUO – DIVERGENZA TAEG: NON È SANZIONABILE CON LA NULLITÀ EX ART. 117 TUB
TALE INDICE NON COSTITUISCE UN ELEMENTO NEGOZIALE DEL CONTRATTO MA RILEVA SOLO AI FINI DELLA TRASPARENZA
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Idamaria Chieffo | 03.04.2021 |
ISC MUTUO: NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL CONTRATTO
NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ”
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini | 05.03.2021 | n.498
MUTUO: L’ISC COSTITUISCE UN’INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E NON UN TASSO DI INTERESSE
L’ART 117 TUB, RIGUARDA LA DIFFORMITÀ DEL TAN A CUI TALE INDICE NON È EQUIPARABILE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Ester Russo | 16.02.2021 |
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