Quanto alla contestazione che il piano di ammortamento alla francese comporta un effetto anatocistico, «è necessario richiamare l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Tribunale di Benevento 19-11-2012, in www.expartecreditoris.it, nonché Tribunale Arezzo, 24 novembre 2011 e Tribunale S.Maria Capua 11 aprile 2011 in dejure – Giuffrè) secondo il quale il metodo di ammortamento c.d. francese non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi (consentito, come ben noto, anche nei contratti di mutuo nei soli limiti di cui all’art. 1283 cod. civ.: cfr. Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593).
Giova ricordare che – nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo – il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale. Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:
– la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
– la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.
Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando – di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.
Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese , in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente).
Orbene, come evidenziato dal menzionato orientamento giurisprudenziale, il metodo francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
Tale piano di ammortamento, pertanto, non può ritenersi illegittimo, né può ritenersi fondata la pretesa dell’attore di applicare il tasso di interesse legale, attesa la indeterminatezza delle pattuizioni, le quali, invero, risultano del tutto determinate, nonché accettate dall’attore, come risultante anche dalla documentazione prodotta dall’istituto di credito».
Questo è uno dei passaggi motivazionali espressi dal Tribunale di Pistoia, Giudice Nicola Latour, con la sentenza n. 771 del 6 ottobre 2023, con la quale è stata rigettata la domanda dell’attore che deduceva che il piano di ammortamento alla francese comportasse un effetto anatocistico e fosse caratterizzato da una incertezza nella indicazione del tasso di interesse, con conseguente nullità della relativa previsione e necessità di ricalcolare il piano applicando l’interesse al tasso legale.
Rigettata la domanda, l’attore è stato condannato alle spese di lite in favore della banca.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SOLO SUL CAPITALE RESIDUO SENZA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DI QUELLI GIÀ CORRISPOSTI
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Caterina Rizzotto | 02.05.2023 | n.1050
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA
OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750
LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
ANATOCISMO-PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON PREVEDE LA PRODUZIONE DI INTERESSI SUGLI INTERESSI SCADUTI
GLI INTERESSI SUCCESSIVI DELLE SINGOLE RATE SONO CALCOLATI SOLO SULLA QUOTA RESIDUA DEL CAPITALE
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Stefania Illarietti | 10.10.2023 | n.7868
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