In tema di contratto di leasing, la responsabilità per vizi occulti del fornitore è ravvisabile nella sola ipotesi in cui risulti provato che lo stesso fosse stato a conoscenza degli stessi e li avesse nascosti o taciuti in mala fede. Qualora non risulti documentata o provata alcuna “malafede” idonea a giustificare la responsabilità della fornitrice/proprietaria non può ragionevolmente ritenersi che il fornitore fosse stato a conoscenza (o avrebbe potuto esserlo, con l’ordinaria diligenza) del vizio di fabbricazione lamentato.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Foggia, Giudice Vincenzo Paolo Depalma, con la sentenza n. 2631 del 24 ottobre 2023.
Accadeva che la debitrice citava in giudizio la compagnia di assicurazioni e la banca, deducendo di aver sottoscritto con la prima contratto di assicurazione a copertura di eventuali danni riferibili all’imbarcazione utilizzata in virtù di contratto di locazione finanziaria stipulato con la seconda.
L’attrice, in particolare, lamentava di aver subìto una grave avaria causata da vizio occulto dovuto a difetto di fabbrica. Chiedeva, quindi, che accertato che il sinistro, le società convenute fossero condannate in solido tra loro, ovvero ciascuna per la parte di responsabilità accertata, al risarcimento del danno e alla restituzione dei canoni riscossi nei mesi in cui il bene era stato inutilizzabile.
Si costituiva la società di assicurazioni, eccependo il difetto di legittimazione attiva, la prescrizione del diritto, nonché per denunciare l’inoperatività della garanzia assicurativa e chiedere il rigetto della domanda.
In ordine all’eccezione della responsabilità per vizi occulti del fornitore, il giudice ha affermato che la stessa sussiste nella sola ipotesi in cui risulti provato che il predetto fosse stato a conoscenza degli stessi e li avesse nascosti o taciuti in malafede.
Nel caso di specie, tuttavia, pur ravvisandosi la presenza di un probabile vizio occulto come causa dei danni rappresentati dal locatore, non risultava documentata o provata alcuna “malafede” idonea a giustificare la responsabilità della fornitrice/proprietaria. Del resto, il fornitore non era il produttore del natante. Risultava non contestato che al momento dell’acquisto, l’imbarcazione fosse stata scelta proprio dall’utilizzatore, facendo ricorso alla banca solo al fine di finanziare l’operazione. Al momento della consegna e negli anni successivi non si era palesato alcun vizio. Del resto, il motore era di fabbricazione “in serie” e non “artigianale”. Sicché non poteva ragionevolmente ritenersi che il fornitore fosse stato a conoscenza (o avrebbe potuto esserlo, con l’ordinaria diligenza) del vizio di fabbricazione lamentato, in relazione ad un natante scelto dall’utilizzatore.
Per tali considerazioni, il Giudice ha ritenuto non meritevole di accoglimento la domanda proposta dalla debitrice nei confronti della banca e della compagnia di assicurazione.
La domanda veniva rigettata con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
E’ NECESSARIA LA PRESENZA DI UNA CLAUSOLA CON LA QUALE GLI VENGA TRASFERITA DAL CONCEDENTE LA PROPRIA POSIZIONE SOSTANZIALE
Sentenza | Cassazione Civile, sez. unite, Est. Spirito | 05.10.2015 | n.19785
IL VERBALE DI CONSEGNA IMPEGNA AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 08.07.2021 | n.6408
IN QUANTO DOMANDA NUOVA E NON MERA PRECISAZIONE DELLE PRECEDENTI ISTANZE
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Carlo Bianchetti | 09.10.2023 | n.2539
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