Provvedimento segnalato dalla Dott.ssa Silvana Mascellaro
In tema di nullità contrattuali, se tra le parti è stato sottoscritto un accordo transattivo ex art. 1965 c.c. con riconoscimento di debito e contestuale rinuncia a far valere qualsiasi contestazione anche in ordine ai vizi concernenti il momento genetico del rapporto, tale rinuncia investe, tra gli altri, l’intero rapporto contrattuale regolato (anche) da clausola nulla, quale quella anatocistica.
Tale accordo transattivo si struttura in reciproche concessioni delle parti, ossia nella rinuncia, da parte dell’Istituto di credito, a pretendere il pagamento immediato delle somme dovute in forza dei rapporti bancari ivi richiamati, pagamento per il quale è stata pattuita una dilazione (con previsione di un piano di rientro della durata di 15 anni), e, da parte dell’attrice, a far valere qualsiasi contestazione, dichiarando di “accettare in via definitiva le risultanze contabili ed in particolare i tassi di interesse e le condizioni tutte applicate tempo per tempo, con espressa rinuncia ad ogni eccezione di qualunque genere e natura ed in particolare ad ogni contestazione relativa alla nascita del suddetto rapporto”.
Dal momento che comunque l’eccezione di intervenuta transazione non rientra tra quelle in senso stretto sottratte al rilievo officioso (cfr. Cass. 26118/21), si profilano infondati gli argomenti addotti dall’attrice a sostegno della invalidità della stessa, ossia la vessatorietà ex art. 1341, comma 2, c.c. con conseguente necessità di specifica approvazione, e la sua contrarietà alle disposizioni di tutela dei consumatori.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cosenza, Giudice Andrea Palma, con la sentenza n. 1609 dell’8 ottobre 2023.
Il Tribunale di Cosenza ha emesso la sentenza in un’azione di restituzione degli indebiti bancari intrapresa da una società correntista e mutuataria. Venivano contestati, per un rapporto di conto corrente con annesso fido di cassa, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’applicazione di interessi ultralegali e per un contratto di mutuo ipotecario la nullità o l’annullabilità dello stesso finalizzato anche alla ristrutturazione di apertura di credito per mancanza di erogazione dell’importo mutuato sul c/c della società attrice.
Il Tribunale ha rilevato che, inserendosi la rinuncia in un più ampio accordo transattivo, il referente normativo ai fini della valutazione della eventuale invalidità è rappresentato dall’art. 1972 c.c., che distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullità in questione (comma 1), ed annullabile la seconda, soltanto ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità (comma 2).
Il Giudice ha specificato che “la nullità di cui al comma 1 ricorre nella sola ipotesi in cui la transazione abbia ad oggetto un contratto nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti e non quando si tratti di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 1325 c.c. o per altre ragioni” (cfr., in fattispecie analoghe, Cass. 2413/16, 23064/16).
Nel caso di specie, non risultava nemmeno allegata la sussistenza di una possibile illiceità della causa del contratto di conto corrente bancario, ovvero di un motivo illecito comune ad entrambi i contraenti e costituente la ragione unica che li avesse indotti ad addivenire alla stipula del contratto medesimo.
La forma di invalidità di cui comma 2, non rilevabile d’ufficio, la quale peraltro presuppone che la singola clausola nulla sia essenziale ex art. 1419 c.c. nell’economia del contratto (cfr. Cass. 2413/16, 23064/16, sopra citate) e che il contraente abbia ignorato la causa di nullità del titolo, non era stata invocata dall’attrice.
Per questi motivi, il Tribunale ha rigettato la domanda e compensato tra le parti le spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TRANSAZIONE EX ART. 1972 CC: NULLA SE RELATIVA A CONTRATTO ILLECITO
SUSSISTE IL DIVIETO DI TRANSIGERE IN CASO DI VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE IN MATERIA DI USURA E DIRITTI DEI CONSUMATORI
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 17.01.2023 | n.161
GIUDIZIO DI DIVISIONE: L’INTERVENUTA TRANSAZIONE DETERMINA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
NON È UN’ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO ED È RILEVABILE D’UFFICIO DAL GIUDICE
Sentenza | Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Carlo Barile | 16.05.2023 | n.726
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