Provvedimento segnalato dall’Avv. Dario D’Oria del foro di Lecce
In tema di contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all’art. 1957 c.c., sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un’obbligazione di garanzia autonoma. In altri termini con l’assunzione di garanzia personale autonoma e atipica il garante assume su di sé l’obbligo di pagare comunque e a prescindere dalle vicende relative alla validità e/o efficacia del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale”.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Lecce, Pres. Evangelista – Rel. Zuppetta, con la sentenza n. 877 del 26 ottobre 2023, con la quale veniva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo azionata dall’ingiunta contro la banca.
Specificamente, quanto all’invocata reviviscenza dell’art. 1957 c.c., per cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la banca decaduta dal diritto di azionare la garanzia, per non aver proposto le sue istanze nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, la Corte d’Appello ha rilevato che trattavasi di contratto autonomo di garanzia e tanto era ricavabile dalla lettura dell’art. 7 del contratto (contenente una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”) – appositamente sottoscritto in calce all’atto negoziale – secondo il quale il garante è tenuto “…a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, indipendentemente dalla proposizione di qualsiasi eccezione, sia relativa alla garanzia che al rapporto garantito, e dalla eventuale opposizione del debitore”.
Data la qualificazione giuridica del contratto posto in essere tra le parti, i giudici di secondo grado hanno ritenuto non applicabile l’art. 1957 c.c. in quanto norma collegata al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria.
Evidenziato, infatti, che “carattere distintivo del contratto autonomo di garanzia è proprio la mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale, diversamente dalla fideiussione, caratterizzata invece da un collegamento funzionale, necessario e ineludibile, con l’obbligazione principale da cui sostanzialmente dipende”, l’appello è stato rigettato, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza con spese compensate.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA: “A PRIMA RICHIESTA” – “A SEMPLICE RICHIESTA” – “SENZA ECCEZIONI”
PER UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE OCCORRE CHE DAL CONTESTO CONTRATTUALE RISULTI UNA DIVERSA VOLONTÀ
Sentenza | Tribunale Salerno, Giudice Simona D’Ambrosio | 25.05.2022 | n.1836
FIDEIUSSIONE A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI: È UN CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
È LECITA LA GARANZIA DEL PAGAMENTO DOVUTO DAL DEBITORE PRINCIPALE AL DI FUORI DI OGNI RAPPORTO DI ACCESSORIETÀ
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Marcello Testaquatra | 19.07.2022 | n.535
L’OPPONENTE VA CONDANNATO PER LITE TEMERARIA EX ART. 96 III CO CPC, ESSENDO CHIARA LA PATTUIZIONE CONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Luca Verzeni | 22.04.2021 | n.712
FIDEIUSSIONE: IL PAGAMENTO “A PRIMA RICHIESTA” È SUFFICIENTE PER QUALIFICARE UN CONTRATTO AUTONOMO
NON RILEVA LA MANCANZA DELL’ULTERIORE SPECIFICAZIONE “SENZA ECCEZIONI”
Sentenza | Tribunale di Lucca, Giudice Tommaso Del Giudice | 09.10.2020 | n.1373
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